Assegnazione ERP in sanatoria: fumus carente in caso di convivenza non dichiarata (TAR Puglia n. 204 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare di sospensione del diniego di assegnazione in sanatoria di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell’art. 20 della L.R. Puglia n. 10/2014, deve essere respinta quando non emerge, a un sommario esame, un idoneo fumus boni iuris. In particolare, la carenza del requisito di cui alla lett. e) dell’art. 20 L.R. 10/2014, relativo alla composizione del nucleo familiare, è confermata dalla documentazione che attesta la convivenza della richiedente con altra persona ancora anagraficamente componente del nucleo. La valutazione prognostica propria della fase cautelare non richiede un esame definitivo del merito, ma il riscontro di elementi che rendano verosimile la fondatezza del ricorso, riscontro che nel caso di specie manca.
Il Fatto
La ricorrente, assegnataria di un alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in Bari, impugnava la determina dirigenziale del Comune di Bari con cui era stata respinta la sua istanza di assegnazione in sanatoria dell’alloggio, presentata ai sensi dell’art. 20 della L.R. Puglia n. 10/2014. Il diniego si fondava sull’assenza del requisito previsto dalla lett. e) della citata disposizione, relativo alla situazione anagrafica del nucleo familiare. La ricorrente chiedeva l’annullamento, previa sospensione cautelare, del provvedimento e di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali. Si costituivano in giudizio il Comune di Bari e Arca Puglia Centrale, contestando la fondatezza delle censure e la sussistenza dei presupposti per la tutela cautelare.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia, Sezione Terza, ha esaminato la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., verificando la sussistenza del duplice requisito del fumus boni iuris e del periculum in mora. Il Collegio ha concentrato la propria valutazione sul primo profilo, ritenendo dirimente la verifica della documentazione prodotta dalle amministrazioni resistenti in ordine alla composizione del nucleo familiare della ricorrente.
In particolare, è emerso che la ricorrente risulta anagraficamente convivente con altra persona, la quale è ancora componente del suo nucleo familiare. Tale circostanza, alla luce del requisito previsto dalla lett. e) dell’art. 20 L.R. Puglia n. 10/2014, è risultata incompatibile con i presupposti richiesti per l’assegnazione in sanatoria dell’alloggio ERP di proprietà comunale.
Il Tribunale ha pertanto ritenuto che, a un sommario esame proprio della fase cautelare, le deduzioni della ricorrente non fossero assistite da sufficiente fumus, poiché la documentazione versata in atti dalle amministrazioni sembrava confermare l’assenza dei requisiti necessari a fondare la richiesta. Il Collegio ha quindi respinto la domanda cautelare, senza esaminare nel merito le ulteriori censure, e ha compensato le spese della fase, considerata la natura della controversia e la valutazione sommaria richiesta in questa sede.
Nota della Redazione
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