Requisiti di capacità tecnica e partecipazione al RTP: il servizio di punta vale solo per la quota di partecipazione (TAR Puglia n. 181 del 29.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il servizio di punta, indicato da un costituendo RTP in gara tra quelli espletati nei dieci anni antecedenti la pubblicazione del bando, può essere speso, nei confronti della stazione appaltante, esclusivamente nella misura corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento del soggetto che lo ha espletato. Ne consegue che, allorché il servizio di punta sia stato realizzato da un professionista che partecipa al RTP in misura percentuale ridotta, l’importo del servizio stesso deve essere computato pro quota ai fini della verifica del raggiungimento delle soglie minime di fatturato o di importo richieste dal disciplinare di gara per ciascuna categoria d’opera. L’eventuale mancato raggiungimento dell’importo richiesto determina il difetto del requisito di capacità tecnica in capo all’operatore economico e legittima la sospensione cautelare dell’aggiudicazione, risultando prevalente l’interesse pubblico all’affidamento a un soggetto in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge di gara.

Il Fatto

Una società, odierna ricorrente, ha impugnato dinanzi al TAR Puglia l’aggiudicazione definitiva, disposta dalla C.U.C. del Lago di Occhito per conto del Comune di San Marco la Catola, del servizio di aggiornamento del progetto di fattibilità tecnico-economica e di redazione del progetto esecutivo per lavori di consolidamento del centro abitato. L’aggiudicazione era avvenuta in favore di un costituendo RTP, capofila una società di ingegneria, per un importo contrattuale di oltre duecentomila euro.

La ricorrente ha contestato la legittimità della gara, deducendo che il RTP aggiudicatario non avrebbe posseduto i requisiti di capacità tecnica richiesti dalla disciplina di gara, avendo indicato come servizio di punta un incarico espletato da un professionista (architetto) la cui partecipazione al raggruppamento era limitata. Ha impugnato, oltre all’aggiudicazione, il verbale di gara che aveva ammesso il RTP alla fase successiva e l’avviso di esito della procedura.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale, nella fase cautelare, ha ritenuto il ricorso fondato sulla base di un esame sommario ma approfondito della documentazione di gara. Il disciplinare prevedeva che il servizio di punta, per essere valutato, dovesse avere un importo, per ogni categoria d’opera, pari ad almeno 0,60 volte il valore dei lavori oggetto dei servizi tecnici affidati. Per la categoria d’opera Struttura S 04, tale soglia non avrebbe dovuto essere inferiore a un importo determinato, indicato dal Collegio in oltre settecentomila euro.

Il RTP aggiudicatario ha indicato come servizio di punta una prestazione espletata dall’architetto Columpsi, il quale, tuttavia, partecipava al raggruppamento in misura percentuale limitata, pari al 23%. Il Collegio ha chiarito che il servizio di punta può essere speso, nei confronti della stazione appaltante, solo nei limiti della quota di partecipazione del soggetto che lo ha espletato al RTP che lo invoca. Tale regola, volta a evitare che un soggetto marginale “trascini” l’intero raggruppamento, comporta che l’importo del servizio di punta debba essere computato in misura proporzionale alla partecipazione.

Applicando tale principio, il Tribunale ha rilevato che, una volta decurtato l’importo del servizio di punta in proporzione al 23%, la soglia economica minima per la categoria S 04 non risultava raggiunta. Il difetto del requisito di capacità tecnica è stato, pertanto, considerato sussistente.

Il Collegio ha, infine, ritenuto prevalente l’interesse pubblico a che l’esecuzione dell’appalto sia affidata a un operatore economico in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge di gara, accogliendo l’istanza cautelare e sospendendo l’efficacia dell’aggiudicazione, con fissazione dell’udienza di merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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