Decadenza della concessione di suolo pubblico per violazioni reiterate: irrilevanza cautelare della scadenza (TAR Puglia n. 143 del 10.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di tutela cautelare, l’accoglimento dell’istanza di sospensione richiede la sussistenza congiunta del fumus boni iuris e del periculum in mora. Non sussiste il fumus quando l’atto impugnato, ancorché affetto da eventuali vizi, non sia in grado di produrre un’utilità concreta in favore del ricorrente, atteso che l’effetto lesivo deriva comunque da un titolo ormai scaduto. La valutazione prognostica propria della fase cautelare può inoltre legittimamente considerare la condotta del concessionario, valorizzando le reiterate violazioni delle prescrizioni come indice di inaffidabilità e, conseguentemente, quale elemento che rende verosimile l’insussistenza dei presupposti per la concessione di una proroga.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di una concessione di occupazione di suolo pubblico per la gestione di un chiosco di somministrazione di alimenti, vedeva dichiarata dal Comune la decadenza del titolo concessorio, a causa di plurime e reiterate violazioni delle prescrizioni, accertate tramite specifici verbali di contestazione. Avverso tale determina e gli atti consequenziali, inclusa la successiva chiusura coattiva del chiosco, il ricorrente proponeva ricorso, corredato da domanda cautelare finalizzata alla sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati.
Il ricorrente lamentava, tra l’altro, la mancata concessione in suo favore della proroga della concessione, che era stata invece accordata ad altri operatori, e chiedeva il riconoscimento del diritto a mantenere la disponibilità del bene, anche attraverso un’istanza di revoca in autotutela della diffida a rimuovere il chiosco, respinta dall’Amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, nel valutare la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare, ha preliminarmente rilevato un dato incontestato e documentalmente provato: la scadenza della concessione al 31.12.2025, a prescindere dalla declaratoria di decadenza adottata dall’Amministrazione comunale.
Il Tribunale ha osservato che l’impugnazione degli atti relativi alla decadenza non elide l’obbligo di rimozione del manufatto, il quale discende direttamente e autonomamente dalla scadenza del titolo abilitativo. Tale circostanza rende di per sé carente il fumus boni iuris, in quanto l’eventuale annullamento degli atti gravati non produrrebbe alcuna utilità concreta in favore del ricorrente, il quale si troverebbe comunque privo di un titolo valido per occupare il suolo pubblico.
Il Collegio ha inoltre evidenziato che l’accertamento della costante inottemperanza alle condizioni della concessione dimostra una condotta recidivante nella violazione delle sue prescrizioni, confermando la correttezza dell’operato comunale. Tale condotta è stata valorizzata come indice della verosimile assenza dei presupposti per la concessione di una proroga dell’efficacia del titolo, attesa l’inaffidabilità del concessionario.
Alla luce di tali considerazioni, il TAR ha ritenuto insussistenti entrambi i requisiti per la concessione della misura cautelare, respingendo l’istanza. La soccombenza ha infine determinato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in misura forfettaria.
Nota della Redazione
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