Obbligo di provvedere sull’istanza di acquisizione sanante e nomina del commissario ad acta (TAR Puglia n. 399 del 27.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’amministrazione ha l’obbligo giuridico di esaminare le istanze dei proprietari volte ad attivare il procedimento di cui all’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, al fine di adeguare la situazione di fatto a quella di diritto e far cessare l’occupazione sine titulo. L’azione avverso il silenzio-inadempimento ex artt. 31 e 117 c.p.a. richiede la sussistenza di un obbligo specifico a provvedere in capo alla P.A. e l’inerzia qualificata a fronte di una valida istanza. In caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta può emanare il provvedimento di acquisizione sanante, ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a., qualora l’amministrazione non abbia provveduto sull’istanza dell’interessato.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario per successione ereditaria di una porzione di suolo in agro di Sammichele di Bari, ha dedotto che l’area, denominata “prolungamento via Tripoli”, risultava da tempo occupata sine titulo dal Comune e irreversibilmente trasformata in un tratto di strada pubblica. Con istanza notificata a mezzo p.e.c. il 9.12.2024, il proprietario aveva diffidato l’amministrazione all’avvio del procedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, con corresponsione dell’indennizzo di legge.
Nonostante le plurime diffide, il Comune non aveva adottato alcun atto, mantenendo una condotta omissiva. Il ricorrente ha quindi agito ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la declaratoria dell’obbligo di provvedere. L’amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente ricordato che l’azione avverso il silenzio-rifiuto richiede due requisiti: la sussistenza di un obbligo specifico a provvedere e l’inerzia qualificata della P.A. a fronte di una valida istanza. L’azione rappresenta lo strumento rimediale per la violazione della regola dell’obbligo di agire in via provvedimentale sancita dall’art. 2 legge n. 241/1990.
Il Collegio ha richiamato il principio espresso dall’Adunanza Plenaria n. 5 del 18 febbraio 2020, secondo cui l’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 si applica a tutte le ipotesi in cui un bene immobile altrui sia utilizzato e modificato dall’amministrazione per scopi di interesse pubblico, in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio, quale che sia la ragione dell’assenza del titolo.
La carenza del decreto di espropriazione origina una fattispecie di illecito permanente, suscettibile di definizione mediante il procedimento di acquisizione sanante, giudicato costituzionalmente legittimo dalla Corte costituzionale n. 71 del 2015 e conforme alla CEDU. La giurisprudenza ha infatti indicato le modalità per acquisire un bene occupato e utilizzato sine titulo, precisando che il commissario ad acta può emanare il provvedimento di acquisizione coattiva se nominato dal giudice amministrativo ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a.
Il TAR ha accertato la persistente inerzia del Comune, configurandosi l’obbligo di esaminare l’istanza del proprietario volta ad attivare il procedimento sanante. Il ricorso è stato pertanto accolto, con condanna dell’amministrazione a provvedere entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
Per il caso di ulteriore inadempienza, il Collegio ha nominato fin da ora commissario ad acta il Prefetto di Bari o suo funzionario delegato, che provvederà entro il successivo termine di sessanta giorni, con oneri a carico del Comune. Le spese di lite sono state liquidate in favore del ricorrente e la decisione è stata trasmessa alla Corte dei conti e all’Organismo di valutazione interna dell’amministrazione.
Nota della Redazione
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