Interdittiva antimafia e socio sovventore: rileva il pericolo concreto di infiltrazione (TAR Puglia n. 131 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’interdittiva antimafia non può essere adottata in base a un mero automatismo derivante dalla partecipazione di un socio, sia pure sovventore, già colpito da misura interdittiva, ma richiede la verifica di un pericolo concreto di infiltrazione mafiosa in capo alla società destinataria. La messa in liquidazione della società e l’avvenuto annullamento giurisdizionale dell’interdittiva a carico del socio sovventore costituiscono elementi idonei a escludere, in sede cautelare, il fumus di un tentativo di infiltrazione, rendendo illegittima la misura che su quegli elementi non si confronti.
Il Fatto
Una società a mutualità non prevalente, costituita nel gennaio 2024, impugnava l’interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura di Foggia nel gennaio 2026, unitamente al rigetto dell’iscrizione nella white list e agli atti presupposti.
Il provvedimento interdittivo si fondava sulla precedente interdittiva disposta nel dicembre 2024 nei confronti della società a responsabilità limitata che rivestiva il ruolo di socio sovventore della ricorrente. La società ricorrente chiedeva la sospensione dell’efficacia del provvedimento, deducendo l’insussistenza del pericolo di infiltrazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto l’istanza cautelare ritenendo sussistenti i presupposti per la concessione della tutela ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm.. Il Collegio ha valorizzato, in particolare, due circostanze decisive.
In primo luogo, la società ricorrente era stata posta in liquidazione a far data dal marzo 2025. Tale elemento è stato ritenuto rilevante per escludere un pericolo concreto di infiltrazione, in quanto la società non svolge più attività d’impresa tali da poter essere strumentali a interessi criminali.
In secondo luogo, il TAR ha considerato l’avvenuto annullamento giurisdizionale dell’interdittiva adottata a carico del socio sovventore, sancito con sentenza del novembre 2025 del medesimo Tribunale. L’eliminazione del presupposto giuridico su cui si fondava la misura impugnata priva di fondamento l’automatismo applicato dalla Prefettura.
Pertanto, ad un sommario esame tipico della fase cautelare, il Collegio ha ritenuto che dagli atti non emergesse un pericolo concreto di infiltrazione mafiosa. Ha inoltre ravvisato il pericolo di pregiudizio grave e irreparabile nella necessità di completare la procedura di liquidazione della società, sospendendo l’efficacia del provvedimento e fissando l’udienza di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Nota della Redazione
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