Accesso difensivo ad atti classificati competenza del giudice del rapporto (TAR Campania n. 4778 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice del ricorso avverso il diniego di accesso ai documenti coperti da classifica di segretezza non è legittimato a valutare la pertinenza e la rilevanza degli atti rispetto alle esigenze di tutela della posizione sostanziale dell’istante. Tale valutazione e il conseguente potere di ordinarne l’esibizione, ai sensi dell’art. 42, comma 8, della legge n. 124/2007, spettano in via esclusiva al giudice investito del rapporto giuridico sottostante. L’accesso ai documenti classificati è consentito solo per ragioni di istituto o, nella forma della presa visione senza estrazione di copia, per ordine dell’autorità giudiziaria del giudizio principale, con le cautele previste dalla legge. Il sistema non viola il diritto di difesa ex art. 24 della Costituzione, configurando un equo contemperamento tra l’interesse pubblico alla riservatezza e l’interesse del privato alla conoscenza dei documenti necessari per la tutela dei propri interessi giuridici.
Il Fatto
Il ricorrente, un Appuntato Scelto dell’Arma dei Carabinieri in servizio presso il Consolato Generale d’Italia a Shanghai, è stato destinatario di un provvedimento di trasferimento d’autorità dalla sede estera alla Legione Campania, adottato in data 2 marzo 2026 sulla base di una comunicazione dell’Ufficio Sicurezza del Comando Generale, che aveva valutato negativamente la sua affidabilità. A seguito dell’istanza di accesso presentata dai difensori ai sensi della legge n. 241/1990, l’Amministrazione aveva accolto parzialmente l’istanza per la parte di competenza dell’Ufficio Impiego Personale, trasmettendo due atti, ma l’Ufficio Sicurezza aveva opposto un diniego per la documentazione classificata, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera a), della legge n. 241/1990. Il militare ha impugnato il diniego dinanzi al TAR deducendo la violazione del diritto di difesa, il difetto di motivazione e l’errato bilanciamento tra riservatezza e accesso difensivo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha applicato le coordinate ermeneutiche fissate dal Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza 21 agosto 2023, n. 7879, richiamata anche dal TAR Lazio, Roma, Sezione Prima, sentenza 31 ottobre 2024, n. 19185, secondo cui l’accesso agli atti coperti da classifica di segretezza non è assoluto e incondizionato: è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato e per quelli per i quali la legge preveda un divieto di divulgazione, mentre può essere garantito solo per ragioni di istituto o nella forma della presa visione disposta dall’autorità giudiziaria. La valutazione sulla necessità di acquisire la documentazione classificata ai fini della tutela della posizione sostanziale dell’interessato non può essere svolta in sede di ricorso ex art. 116 c.p.a., ma spetta al giudice del giudizio principale, che può ordinare l’esibizione degli atti ai sensi dell’art. 42, comma 8, della legge n. 124/2007.
Nel caso di specie, gli atti oggetto dell’istanza di accesso erano stati qualificati come classificati dall’Amministrazione, circostanza presupposta nel provvedimento di diniego e confermata dalla memoria dell’Avvocatura dello Stato, che richiamava la classifica “Segreto” in relazione agli atti valutativi sull’affidabilità del militare. Il TAR ha ricondotto la fattispecie nell’ambito dell’art. 24, comma 1, lettera a), della legge n. 241/1990, ritenendo che la sinteticità della motivazione del diniego fosse necessitata dalla natura degli atti sottostanti, la cui illustrazione avrebbe eluso il regime di riservatezza. Ha, inoltre, escluso la violazione dell’art. 24 della Costituzione, poiché l’accesso alla documentazione resta garantito attraverso l’ordine di esibizione che l’interessato può richiedere al giudice del giudizio principale, già pendente avverso il trasferimento, con le modalità di conservazione e presa visione senza estrazione di copia ivi previste.
Il Collegio ha, pertanto, dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che il rimedio esperibile non fosse l’accesso amministrativo ma l’istanza di esibizione rivolta al giudice del rapporto sottostante, e ha compensato integralmente le spese di lite in ragione della novità e peculiarità delle questioni trattate.
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Nota della Redazione
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