Esecuzione del giudicato e termine perentorio di adempimento nel giudizio di ottemperanza (TAR Puglia n. 381 del 24.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice amministrativo, pronunciata ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., accerta la persistenza dell’inadempimento dell’Amministrazione alle obbligazioni scaturenti da un titolo giudiziale passato in giudicato e ne ordina l’integrale esecuzione. Il termine assegnato per l’adempimento decorre dalla comunicazione amministrativa della sentenza o, se anteriore, dalla sua notificazione a cura di parte. La nomina del commissario ad acta non è automatica ma è riservata all’eventualità della protrazione dell’inadempimento oltre il termine concesso, potendo essere modulata in ragione del comportamento esecutivo tenuto dall’Amministrazione in casi omologhi.

Il Fatto

Il ricorrente, risultato creditore in forza di un titolo esecutivo giudiziale — una sentenza del giudice del lavoro, passata in giudicato — proponeva ricorso per l’ottemperanza innanzi al TAR Puglia, deducendo che l’Amministrazione scolastica non aveva dato integrale esecuzione alle obbligazioni di pagamento ivi contenute. L’Amministrazione si costituiva in giudizio con atto di mero stile. All’udienza camerale l’istruttoria non aveva evidenziato l’avvenuto adempimento degli obblighi nascenti dal titolo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente verificato la fondatezza del ricorso, rilevando che, a fronte del giudicato promanante dalla sentenza del giudice del lavoro, non risultava agli atti di causa l’avvenuto integrale adempimento delle obbligazioni pecuniarie in favore del ricorrente. Constatato il persistente inadempimento dell’Amministrazione, il TAR ne ha ordinato l’integrale esecuzione, assegnando il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore.

Particolare rilievo assume la scelta di riservare la nomina del commissario ad acta all’eventualità che l’inadempimento si protragga oltre il termine concesso. Il giudice ha motivato tale determinazione valorizzando il comportamento esecutivo tenuto dall’Amministrazione in cause omologhe, nelle quali il ritardo era derivato da mere carenze di organico e non da una volontà di sottrarsi al giudicato. Si tratta di un approccio proporzionale e non sanzionatorio, che contempera l’esigenza di effettività del giudicato con la valorizzazione dell’atteggiamento collaborativo dell’Amministrazione.

La decisione ha altresì condannato l’Amministrazione alla refusione delle spese di lite, secondo il principio della soccombenza, e ha disposto l’invio di copia della sentenza alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti per le valutazioni di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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