Estinzione della società e procura alle liti: ricorso inammissibile (Cons. Stato n. 10028 del 12.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La capacità di agire in campo processuale deve sussistere al momento della proposizione del ricorso. L’estinzione del soggetto che ha conferito la procura ai sensi dell’art. 83 cod. proc. civ. fa venir meno la possibilità di utilizzare quella procura per avviare un contenzioso. Il soggetto che rivendichi la qualità di successore a titolo particolare del soggetto giuridico estinto non può ratificare l’operato del legale munito di procura. Ne consegue che la sopravvenuta estinzione del soggetto che ha proseguito il giudizio non determina l’interruzione del processo, perché si interrompe un processo validamente avviato, non un contenzioso promosso quando il ricorrente non era più giuridicamente esistente.

Il Fatto

Una società, titolare di un progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico in Puglia, otteneva l’autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio, con l’obbligo di avviare i lavori entro sei mesi e di prestare fideiussione a garanzia della realizzazione dell’impianto. Mutato il regime di incentivazione, la società comunicava la sospensione dei lavori e chiedeva la proroga del termine di fine lavori.

La Regione disponeva quindi la decadenza dall’autorizzazione e l’escussione della polizza fideiussoria. Il ricorso proposto dalla società è stato dichiarato inammissibile dal giudice di prime cure per difetto radicale di capacità giuridica e di agire, essendo la ricorrente già estinta alla data di proposizione del ricorso, oltre che per tardività della riassunzione dopo la sospensione disposta per il rinvio alla Corte costituzionale. Da qui l’appello, affidato a tre motivi e respinto dal Consiglio di Stato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene pienamente condivisibile la declaratoria di inammissibilità resa dal primo giudice e respinge l’appello. Il punto di diritto è netto: la capacità di agire in campo processuale deve esistere al momento della presentazione del ricorso.

Non ha rilievo, per la Corte, la circostanza che al momento del conferimento della procura al difensore la società non fosse ancora estinta. L’estinzione del soggetto che conferisce la procura ai sensi dell’art. 83 cod. proc. civ. fa venir meno la possibilità di utilizzare quella procura per avviare un contenzioso. Il difensore, dunque, non può validamente introdurre il giudizio sulla base di un mandato riferito a un soggetto ormai privo di soggettività.

Il Collegio esclude inoltre che il soggetto il quale rivendichi di essere successore a titolo particolare del soggetto giuridico estinto possa ratificare l’operato del legale munito di procura. La successione nel rapporto sostanziale non sana il difetto originario del potere di rappresentanza processuale.

Da tale premessa discende la soluzione della questione sull’interruzione del processo. La sopravvenuta estinzione del soggetto che ha proseguito il giudizio non può determinarne l’interruzione, perché si interrompe un processo validamente avviato quando sopravviene l’estinzione del soggetto che lo aveva iniziato, ma non un contenzioso promosso quando il ricorrente non era più giuridicamente esistente. Resta assorbita ogni ulteriore censura, anche in ordine alla dedotta forza maggiore e alla validità della polizza.

L’esito in rito del contenzioso giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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