Settori speciali: la revisione prezzi è derogabile da clausole contrattuali (TAR Puglia, Sezioni Unite, n. 380 del 24.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Negli appalti di servizi rientranti nei c.d. settori speciali di cui all’art. 206 del d.lgs. n. 163/2006, la clausola di revisione periodica dei prezzi prevista dall’art. 115 del medesimo decreto non è imperativa ed è pertanto derogabile dalla volontà delle parti, le quali possono escluderla o limitarne l’operatività inserendo nel contratto una soglia percentuale di variazione dei costi al di sotto della quale l’alea resta a carico dell’appaltatore. Tale previsione non è nulla per contrarietà a norme imperative ed è congrua e proporzionata, non risolvendosi in un automatismo ancorato a qualsiasi variazione dei valori delle materie prime, ma costituendo un legittimo meccanismo di compensazione che non elimina del tutto il rischio d’impresa. In materia di revisione prezzi nei contratti di evidenza pubblica, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo quando la stazione appaltante conserva un margine di valutazione discrezionale circa il ricorrere dei presupposti per la revisione, restando invece devolute al giudice ordinario le sole controversie aventi ad oggetto una mera pretesa di adempimento contrattuale.
Il Fatto
L’Acquedotto Pugliese s.p.a. (AQP) indiceva una procedura aperta, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento del servizio di sorveglianza tecnica, pronto intervento e lavori di manutenzione sugli acquedotti di adduzione primaria – Lotto Centro Sud. Il contratto d’appalto veniva stipulato nel giugno 2018 con la società ricorrente, che in data 3 agosto 2020 chiedeva l’adeguamento periodico dei prezzi ai sensi dell’art. 44 della legge n. 724/1994. Con la nota impugnata, AQP rigettava l’istanza, rilevando che non ricorresse il comprovato discostamento nella misura del 10% previsto dalle clausole contrattuali e di capitolato. La società appaltatrice proponeva quindi ricorso dinanzi al TAR Puglia, deducendo la nullità, per contrarietà a norme imperative, dell’art. 67, comma 4, del Capitolato Speciale d’Appalto e dell’art. 10, comma 1, del contratto, nella parte in cui limitavano la revisione del prezzo alla sola parte eccedente la soglia del 10%.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha in primo luogo respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla società resistente. Richiamando il recente orientamento giurisprudenziale, il Collegio ha affermato che, in materia di revisione dei prezzi nei contratti conseguenti a procedure di evidenza pubblica, il discrimine tra giurisdizione amministrativa e ordinaria è condizionato dall’esistenza di una clausola che riconosca alla parte pubblica un potere discrezionale di apprezzamento della richiesta. Nel caso di specie, pur fissando una disciplina compiuta delle regole per determinare il quantum, il capitolato lasciava alla stazione appaltante un margine valutativo circa il ricorrere dei presupposti per consentire la revisione, con conseguente attrazione della controversia alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), punto 2, cod. proc. amm..
Nel merito, il Collegio ha ricordato che l’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006, in forza del rinvio operato dall’art. 206 del medesimo decreto, non è applicabile agli appalti ricadenti nei settori speciali, tra i quali rientra il contratto di specie. Richiamando i principi espressi dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza del 19 aprile 2018, causa C-152/17, e i successivi arresti del Consiglio di Stato, la sentenza ha evidenziato che la direttiva 2004/17/CE e i principi generali ad essa sottesi non ostano a norme nazionali che non prevedono la revisione periodica dei prezzi dopo l’aggiudicazione di appalti nei settori speciali. Ne consegue che, in tale ambito, la disciplina sulla revisione dei prezzi è derogabile dalla volontà delle parti, le quali possono eliderla del tutto o inserire una specifica clausola che ne limiti o ne escluda l’operatività: non è pertanto ravvisabile alcuna nullità per contrarietà a norme imperative in relazione agli artt. 10 del contratto e 67 del CSA.
La previsione di una soglia percentuale di variazione dei costi (il 10%) è stata quindi ritenuta congrua e proporzionata: essa non elimina del tutto l’alea tipica dei contratti di durata e costituisce uno specifico elemento di valutazione per i concorrenti al momento della formulazione dell’offerta. Il meccanismo di riequilibrio non può, infatti, risolversi in un automatismo ancorato a qualsiasi variazione dei valori delle materie prime, pena la trasformazione della clausola revisionale in una clausola di indicizzazione, ontologicamente diversa. Il TAR ha infine disatteso la censura di eccesso di potere per contraddittorietà, rilevando che la società ricorrente non aveva dimostrato l’identità dei presupposti e delle circostanze rispetto alle precedenti vicende contrattuali in cui l’adeguamento era stato riconosciuto. Il ricorso è stato conseguentemente respinto, con compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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