Contributo di costruzione e attestato di sostenibilità tardivo: nessuna riduzione se fuori termine (TAR Puglia n. 118 del 20.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di contributo di costruzione, l’attestato di sostenibilità, richiesto dalla legislazione regionale per ottenere l’abbattimento del costo di costruzione e degli oneri, deve essere formato e prodotto nel corso del procedimento, entro i termini previsti. La produzione tardiva di tale attestato legittima il Comune a ricalcolare il contributo in misura piena, senza applicare la riduzione, ed è irrilevante, ai fini della relativa censura, la circostanza che il tecnico sia accreditato presso l’Ordine professionale di appartenenza. Il diniego di riduzione del contributo fondato sulla tardività della produzione non è affetto da vizi di legittimità, ove non venga specificamente censurato con riferimento a uno specifico profilo di invalidità. In sede di domanda cautelare, la controversia avente ad oggetto la determinazione dell’importo del contributo di costruzione ha carattere meramente patrimoniale e, pertanto, difetta il periculum di danno grave e irreparabile, richiesto dall’art. 55 cod. proc. amm.

Il Fatto

L’impresa ricorrente, avendo presentato una SCIA alternativa al permesso di costruire, aveva chiesto al Comune l’applicazione dell’abbattimento del costo di costruzione e degli oneri, producendo il cd. attestato di sostenibilità. Il Comune, tuttavia, rilevava che tale attestato era stato formato e prodotto fuori termine, non potendo, pertanto, essere considerato ai fini della riduzione del contributo. Veniva, quindi, rideterminato il contributo di costruzione in misura maggiore, con conseguente richiesta di pagamento delle differenze e delle relative sanzioni. Avverso tale determinazione e gli atti conseguenziali, il ricorrente proponeva ricorso, unitamente alla domanda cautelare di sospensione dell’efficacia, lamentando la lesione del proprio diritto a ottenere il beneficio. Il Comune e la Regione Puglia si costituivano in giudizio per resistere.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia ha respinto la domanda cautelare, ritenendo la controversia non sorretta dal fumus boni iuris né dal periculum in mora.

Quanto al primo profilo, il Collegio ha osservato che la ragione della controversia risiede nella tardività con cui l’attestato di sostenibilità — richiesto dalla legislazione regionale, ex legge reg. n. 13/2008 e D.G.R. n. 2751/2012 — è stato formato e prodotto nel procedimento. È stata proprio tale tardività a impedire gli accertamenti tecnici in situ durante la costruzione delle opere, legittimando il ricalcolo del maggior contributo da parte del Comune.

Il Tribunale ha, quindi, ritenuto non dirimente la circostanza che l’attestato sia stato rilasciato da un tecnico accreditato, rilevando che l’accreditamento gestito dagli Ordini professionali attesta esclusivamente l’ulteriore preparazione professionale dell’iscritto, ma non incide sulla necessità che la valutazione di sostenibilità sia effettuata nei termini procedimentali. Il diniego di riduzione, fondandosi proprio sull’eccepita tardività, non è stato specificamente censurato in rapporto ad alcun vizio di legittimità, con conseguente infondatezza della censura.

Sotto il profilo del periculum, il Collegio ha ritenuto che la domanda cautelare non sia accoglibile in quanto la controversia verte su profili aventi mero carattere patrimoniale, per i quali l’eventuale danno è risarcibile per equivalente, non configurandosi un danno grave e irreparabile ex art. 55 cod. proc. amm. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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