Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale nel giudizio di ottemperanza (TAR Abruzzo n. 387 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’avvenuta esecuzione, nel corso del giudizio, della sentenza passata in giudicato da parte dell’amministrazione debitrice determina la cessazione della materia del contendere. Il giudice amministrativo, ai soli fini della regolazione delle spese di lite, deve comunque esaminare il merito del ricorso applicando il principio della soccombenza virtuale. La fondatezza del ricorso è dimostrata dalla sopravvenuta ed esatta esecuzione della sentenza da ottemperare. La condanna alle spese di lite può essere pronunciata in favore dei difensori che si siano dichiarati antistatari, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lettera c), cod. proc. amm.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Avezzano – Sezione Lavoro una sentenza che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della Retribuzione Professionale Docente per un importo di euro 1.730,72, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Non avendo l’amministrazione provveduto al pagamento, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Abruzzo, chiedendo l’esecuzione del giudicato. Nel corso del giudizio, l’amministrazione ha tuttavia provveduto spontaneamente al pagamento di quanto dovuto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che la pretesa della ricorrente è stata pienamente soddisfatta nel corso del giudizio, mediante la corresponsione di tutte le somme dovute in esecuzione del giudicato. Da ciò deriva la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, in quanto viene meno l’interesse della ricorrente alla decisione del ricorso.
Tuttavia, il Tribunale ha precisato che la cessazione della materia del contendere non esime il giudice dall’esaminare il merito del ricorso ai soli fini della regolazione delle spese di lite, secondo il principio della soccombenza virtuale. Tale esame deve essere compiuto sulla base degli elementi acquisiti nel corso del giudizio, senza necessità di una nuova attività istruttoria.
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, osservando come la sopravvenuta ed esatta esecuzione della sentenza da parte dell’amministrazione debitrice ne dimostri inequivocabilmente la fondatezza. Ha inoltre accertato la sussistenza di tutti i presupposti per l’esecuzione della sentenza, ossia il passaggio in giudicato della pronuncia, risultante dalla certificazione di mancata impugnazione, e il verificarsi della condizione di procedibilità prevista dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997, per il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all’amministrazione debitrice.
Alla luce di tali elementi, il Ministero è stato condannato a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate in misura ridotta rispetto al valore della controversia, in considerazione della serialità del contenzioso, e distratte in favore dei difensori antistatari che ne avevano fatto richiesta.
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Nota della Redazione
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