Cessazione della materia del contendere per sopravvenuto trasferimento del militare (TAR Puglia n. 335 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce cessazione della materia del contendere la sopravvenuta adozione, da parte dell’Amministrazione, del provvedimento satisfattivo dell’interesse del ricorrente, intervenuta nelle more del giudizio. La definizione del giudizio in rito prescinde dall’accertamento dell’eventuale illegittimità del silenzio inizialmente serbato, non essendo più necessario, per il ricorrente, ottenere una pronuncia nel merito. La compensazione delle spese di lite può essere disposta in considerazione della circostanza che il termine procedimentale sia stato tempestivamente sospeso per esigenze istruttorie.
Il Fatto
Un militare dell’Arma dei Carabinieri aveva proposto ricorso avverso il silenzio serbato dall’Amministrazione sulla propria istanza di trasferimento, presentata ai sensi dell’art. 398 del Regolamento Generale dell’Arma dei Carabinieri. Con il ricorso, il ricorrente chiedeva l’accertamento dell’illegittimità di tale inerzia e la condanna delle Amministrazioni intimate a provvedere sulla domanda.
Nel corso del giudizio, l’Amministrazione della Difesa si costituiva in giudizio; l’istanza, tuttavia, trovava definizione solo successivamente, con un provvedimento espresso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che, con determinazione del 3 settembre 2025, il ricorrente era stato trasferito a domanda, ai sensi dell’art. 398 del Regolamento Generale dell’Arma dei Carabinieri, presso la Scuola Allievi Carabinieri di Taranto. Tale sopravvenienza ha integrato l’interesse sostanziale fatto valere in giudizio.
Il Tribunale ha pertanto ritenuto che la pretesa azionata fosse stata integralmente soddisfatta dall’Amministrazione, con la conseguente cessazione della materia del contendere tra le parti. L’accoglimento dell’istanza, infatti, ha reso superfluo qualsiasi accertamento in ordine alla legittimità del comportamento inerte inizialmente tenuto dall’Amministrazione.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto la compensazione, considerando che il termine di 180 giorni per la conclusione del procedimento, previsto dall’art. 1040, comma 1, lett. l), del d.P.R. n. 90 del 2010, era stato tempestivamente sospeso per esigenze istruttorie. Tale circostanza ha indotto il giudice a ritenere equo non addossare gli oneri processuali ad alcuna delle parti.
Nota della Redazione
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