L’utilizzatore di un bungalow abusivo non è legittimato passivo all’ordine di demolizione se non è proprietario (TAR Abruzzo n. 105 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il bungalow stabilmente infisso al suolo, allacciato alle reti e privo di meccanismi di trazione, è bene immobile per accessione ex art. 934 c.c., con conseguente acquisto della proprietà da parte del titolare del suolo, a nulla rilevando l’eventuale contratto di locazione della piazzola, nullo per inesistenza dell’oggetto. L’ingiunzione di demolizione e la sanzione per l’inottemperanza possono essere legittimamente dirette solo al proprietario o al soggetto cui sia materialmente ascrivibile l’abuso, non al mero utilizzatore temporaneo che abbia acquistato un kit montabile realizzato poi, a sua insaputa, come costruzione stabile.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava la determinazione comunale di conferma dell’acquisizione al patrimonio comunale e di ingiunzione della sanzione pecuniaria per l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 69/2021 relativa a una struttura prefabbricata insistente su una piazzola all’interno di un campeggio. Il Comune lo aveva destinatario dell’ordine in quanto utilizzatore stagionale del bungalow, in solido con la società costruttrice e con il proprietario dell’area. Il ricorrente deduceva il difetto di legittimazione, l’insussistenza dei presupposti della sanzione e la violazione del principio di proporzionalità.
La Motivazione della Corte
Il TAR respinge l’eccezione di inammissibilità per mancata impugnazione dell’ordinanza di demolizione: il ricorrente, non proprietario ma mero utilizzatore della struttura, non aveva interesse a opporsi al ripristino. La legittimazione passiva all’ingiunzione richiede, secondo Cons. Stato n. 5031/2022, che il destinatario sia anche personalmente responsabile dell’abuso, non essendo sufficiente l’utilizzo dell’opera da parte di un terzo estraneo alla realizzazione e alla proprietà.
Nel merito, la sentenza qualifica i bungalow come beni immobili ai sensi dell’art. 812 c.c., richiamando Cass. n. 22780/2019, Cass. n. 6840/2024 e la giurisprudenza costituzionale. Non essendo emersa la valida costituzione di un diritto di superficie, le strutture sono state acquisite per accessione dal proprietario della piazzola. Il giudice si discosta da Cons. Stato n. 5239/2025, rilevando che il contratto di locazione presupporrebbe la natura mobile del bene, incompatibile con la realtà fattuale accertata.
La Corte valorizza gli atti del processo penale, che rivelano come la società gestrice del campeggio abbia venduto agli acquirenti semplici kit montabili, realizzando poi abitazioni infisse al suolo a loro insaputa. L’odierno ricorrente, avendo acquistato solo il materiale, non è divenuto proprietario della costruzione e non dispone del potere di demolirla, potere che spetta esclusivamente al proprietario del suolo per accessione.
L’incoerenza del Comune è evidente: da un lato qualifica le opere come non amovibili ai fini dell’ordine di demolizione, dall’altro le ritiene amovibili per escludere l’accessione. La sanzione è stata applicata indistintamente a tutti i soggetti coinvolti, senza verificare le posizioni giuridiche individuali e la concreta possibilità di adempiere. Il ricorso è accolto e la determinazione annullata, con condanna del Comune alle spese.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.