La ristrutturazione dell’impianto crematorio esistente non è nuovo impianto ai sensi della moratoria regionale (TAR Puglia, Sez. I, n. 109 del 13.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La moratoria di cui all’art. 17 della legge regionale pugliese 29 settembre 2025, n. 15, opera esclusivamente per la realizzazione di nuovi impianti di cremazione. L’intervento di sostituzione, integrazione e adeguamento di un forno crematorio già esistente e funzionante non è riconducibile alla fattispecie normativa. In sede cautelare, la censura relativa all’inadeguatezza del Piano Economico Finanziario (P.E.F.) di massima non è assistita da fumus boni iuris quando non emergono macroscopici elementi di erroneità o l’assoluta impossibilità di formulare un’offerta, profili che richiedono comunque approfondimenti nella sede di merito.

Il Fatto

La società ricorrente, operante nel settore dei servizi funebri e crematori, ha impugnato il bando di gara con cui il Comune di Bari ha indetto una procedura di affidamento in concessione mista per la ristrutturazione del tempio crematorio del cimitero monumentale, comprensiva della sostituzione dell’impianto e della gestione del servizio di cremazione. La ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare, del bando, del chiarimento n. 1 del 10 febbraio 2026, del capitolato, del progetto di fattibilità con il P.E.F. di massima e della determina a contrattare del 7 novembre 2025.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo non sussistente il requisito del fumus boni iuris. In primo luogo, il Collegio ha escluso l’applicabilità della moratoria regionale di cui all’art. 17 della legge regionale pugliese n. 15/2025. La norma, pur invocata dalla ricorrente, non appare applicabile al caso di specie perché l’intervento in questione non concerne la realizzazione di un nuovo impianto di cremazione: si tratta, invece, di un’operazione di implementazione, integrazione e adeguamento dell’impianto crematorio già esistente e funzionante.

Quanto alla contestata inadeguatezza del Piano Economico Finanziario (P.E.F.) di massima predisposto dall’Amministrazione concedente, il Tribunale ha rilevato l’assenza di macroscopici elementi che ne dimostrino l’erroneità. In particolare, non è stata provata la correlata assoluta impossibilità per gli operatori economici di presentare un’offerta sulla base della documentazione di gara messa a disposizione.

Il Collegio ha infine precisato che le questioni sollevate dal ricorrente richiedono adeguati approfondimenti nella sede di merito, non potendo trovare positiva delibazione nella presente fase cautelare, caratterizzata dalla sommarietà dell’istruttoria. La natura delle censure, che necessitano di un esame nel contraddittorio pieno delle parti, ha pertanto condotto al rigetto dell’istanza di sospensione, con compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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