Il candidato non in servizio permanente non supera il vaglio cautelare: l’esclusione dal corso formativo non integra periculum grave e irreparabile (TAR Puglia n. 103 del 12.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare di sospensione dell’esecuzione di un provvedimento amministrativo di esclusione da un corso formativo e di proscioglimento dalla ferma contratta non è assistita dal necessario periculum in mora quando il ricorrente non sia un militare in servizio permanente effettivo. I danni di natura economica e professionale derivanti dall’esclusione non assumono, per definizione, il carattere della gravità e irreparabilità, essendo suscettibili di ristoro per equivalente mediante l’eventuale ricostruzione della carriera all’esito del giudizio di merito. Il requisito del danno grave e irreparabile di cui all’art. 55 cod. proc. amm. non può pertanto ritenersi integrato sulla sola base della dedotta lesione di interessi patrimoniali e di aspettative di carriera. La natura e la peculiarità della controversia possono giustificare la compensazione delle spese della fase cautelare anche in caso di reiezione dell’istanza.

Il Fatto

Un allievo carabiniere, in ferma quadriennale, impugnava dinanzi al TAR Puglia la determinazione con cui il Comando Legione Allievi Carabinieri ne aveva disposto l’esclusione dal corso formativo (1° ciclo) e il conseguente proscioglimento dalla ferma contratta con l’Arma. Il provvedimento traeva presupposto dal giudizio della Commissione Medica Ospedaliera (C.M.O.) di Messina che aveva dichiarato il ricorrente “Permanentemente NON idoneo al servizio militare”.

Il ricorrente chiedeva, in via incidentale, la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati, deducendo la lesione dei propri interessi economici e professionali connessi allo svolgimento della carriera militare intrapresa. Si costituivano il Ministero della Difesa e il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, rappresentati dall’Avvocatura distrettuale dello Stato.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale, esaminata l’istanza cautelare nella camera di consiglio dell’11 marzo 2026, ha incentrato la propria valutazione esclusivamente sul requisito del periculum in mora, ritenendo che l’istanza “non appare essere assistita da un congruo periculum in mora”.

Il Collegio ha osservato come il ricorrente non rivesta la qualità di militare in servizio permanente effettivo, circostanza che assume rilievo determinante nella verifica della sussistenza del requisito cautelare del danno grave e irreparabile. La posizione dell’allievo in ferma, infatti, non è equiparabile a quella di chi abbia maturato una stabile immissione nei ruoli dell’Amministrazione.

Quanto ai pregiudizi lamentati, il TAR li ha qualificati come di natura esclusivamente economica e professionale. Trattandosi di danni patrimoniali, gli stessi sono suscettibili di essere risarciti per equivalente, ove nel giudizio di merito si accerti la fondatezza delle pretese del ricorrente, anche mediante l’eventuale ricostruzione della carriera. In tal modo viene meno il requisito dell’irreparabilità che costituisce il presupposto indefettibile della tutela cautelare ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm.

Il Collegio ha quindi respinto l’istanza cautelare, non ricorrendo il requisito di cui all’art. 55 cod. proc. amm., e ha compensato le spese della fase, ravvisando “gravi ed eccezionali ragioni di equità” in considerazione della natura e della peculiarità della controversia. Ha infine disposto l’oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela della sua dignità, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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