Rinnovo permesso di soggiorno: il reddito non dichiarato non può legittimare l’accoglimento (TAR Puglia n. 277 del 03.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, grava sullo straniero richiedente l’onere di dimostrare la disponibilità di un reddito sufficiente proveniente da fonte lecita, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998 e 13, comma 2, del d.p.r. n. 394/1999. Tale requisito non è eludibile in quanto attiene alla sostenibilità dell’ingresso dello straniero nella comunità nazionale. La valutazione dei presupposti deve avvenire secondo il principio tempus regit actum, con riferimento alla situazione esistente al momento dell’emanazione del diniego, restando irrilevanti i fatti sopravvenuti che potranno costituire oggetto di una nuova istanza. Il riconoscimento di un reddito mai dichiarato a fini fiscali e previdenziali contrasterebbe con i principi di coerenza e legalità dell’ordinamento.
Il Fatto
La vicenda origina dal diniego opposto dal Questore della Provincia di Foggia all’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata da un cittadino straniero. Il provvedimento impugnato risultava motivato in ragione della integrale mancanza di reddito accertata dagli anni 2022 fino al 1° settembre 2025, desunta dalla consultazione dei sistemi fiscali dell’INPS e di Punto.Fisco. Contestualmente, l’Amministrazione aveva disposto il ritiro della ricevuta di presentazione dell’istanza e del permesso di soggiorno scaduto.
Il ricorrente non contestava il dato fattuale dell’assenza di reddito dichiarato, ma allegava di essere stato vittima di un datore di lavoro che non aveva provveduto a denunciare né a registrare il contratto, così determinando la mancanza della certificazione unica. In sostanza, il ricorrente dichiarava di aver percepito reddito senza averlo dichiarato a fini fiscali o previdenziali, chiedendo l’annullamento del diniego e degli atti connessi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente respinto la domanda cautelare, ritenendo il ricorso infondato e definendo la controversia in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. La decisione si fonda sulla ricostruzione dell’onere probatorio gravante sullo straniero richiedente il rinnovo del titolo di soggiorno, il quale deve fornire dimostrazione della disponibilità di un reddito sufficiente proveniente da fonte lecita. Il Tribunale ha richiamato il costante orientamento giurisprudenziale per cui tale requisito costituisce elemento non eludibile ai fini del rinnovo, in quanto attiene alla sostenibilità dell’ingresso dello straniero nella comunità nazionale per ragioni di lavoro subordinato o autonomo (cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 27.8.2010, n. 5994).
Il Collegio ha poi ribadito il principio tempus regit actum, affermando che la valutazione dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno va effettuata con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al tempo dell’emanazione del diniego impugnato. Ne discende l’irrilevanza dei fatti sopravvenuti, quali la stipula di un successivo regolare contratto di lavoro, che potranno al più essere posti a fondamento di una nuova istanza di rilascio (cfr. T.A.R. Milano, sez. I, 7.1.2020, n. 39).
Quanto alle deduzioni difensive, il Collegio ha osservato che le stesse non superano il dato oggettivo accertato dall’Amministrazione circa la mancanza di un reddito adeguato e dichiarato dal 2022 al 1° settembre 2025. In particolare, la tesi del ricorrente — che invocava l’emersione di un reddito percepito ma mai dichiarato — è stata ritenuta in contrasto con i principi di coerenza e legalità dell’ordinamento, in quanto pretenderebbe di attribuire effetto legittimante a reiterate ipotesi di evasione fiscale o, comunque, di violazione della normativa tributaria.
Da ultimo, il Tribunale ha precisato che l’eventuale presenza di legami familiari nel territorio dello Stato non può superare l’assenza dei prescritti requisiti per il rilascio del titolo. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite in ragione della particolarità della vicenda esaminata.
Nota della Redazione
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