Ottemperanza alla sentenza del giudice ordinario per la carta docente: il TAR accoglie il ricorso e nomina commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2712 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. è ammissibile avverso le sentenze del giudice ordinario, aventi efficacia di giudicato, che riconoscano il diritto alla carta elettronica del docente. Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, costituisce condizione per la proposizione del ricorso. Accolta la domanda, il giudice amministrativo condanna l’amministrazione a dare esecuzione alla pronuncia nel termine di novanta giorni, nominando sin da ora un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza, senza liquidazione di compenso trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice. La liquidazione delle spese di lite deve tenere conto del carattere seriale della questione e del limitato impegno difensivo.
Il Fatto
La ricorrente, docente a tempo indeterminato, agiva dinanzi al Tribunale di Busto Arsizio – Sezione Lavoro per il riconoscimento del diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, ottenendo una sentenza che dichiarava il suo diritto all’ottenimento del beneficio per l’importo di euro 500,00 per ciascun anno, oltre interessi e rivalutazione, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione la somma complessiva di euro 1.500,00.
La sentenza, notificata all’amministrazione il 9 novembre 2023, passava in giudicato per mancata impugnazione. Non avendo ricevuto alcun adempimento, la ricorrente notificava il ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia, verificata la regolarità della notifica della sentenza e l’intervenuto giudicato, ha accertato l’inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo. L’amministrazione non aveva ottemperato e il ricorso è stato ritenuto fondato.
Il Collegio ha accolto la domanda disponendo che il Ministero dia completa esecuzione alla sentenza nel termine di novanta giorni dalla comunicazione della decisione. Per il caso di persistente inottemperanza, ha nominato sin da ora commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, quale organo ausiliario del giudice, con il termine di sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata.
Il commissario è stato autorizzato a eseguire la sentenza anche ricorrendo, in caso di incapienza di fondi, all’istituto del pagamento in conto sospeso di cui all’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato liquidato alcun compenso, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale le ha poste a carico del Ministero soccombente, liquidandole in euro 800,00 oltre accessori, tenendo conto del carattere seriale della questione e del limitato impegno richiesto al difensore, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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