Inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione delle precedenti ordinanze e acquiescenza (TAR Puglia n. 264 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso un’ordinanza di rimozione di opere abusive è inammissibile quando l’ordine di demolizione sia stato già intimato con precedenti atti comunali non tempestivamente gravati, dei quali l’ordinanza successiva costituisca mero atto consequenziale. L’intervenuta acquiescenza del privato, manifestata attraverso dichiarazioni del proprio tecnico di fiducia che ammettono la natura abusiva delle opere e si impegnano a rimuoverle, determina altrettanto la perdita di interesse alla decisione del ricorso. La parziale ottemperanza alle prescrizioni comunali non fa venire meno l’inammissibilità del gravame, potendo al più rilevare ai fini della compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
La proprietaria di un immobile con terrazza, dotata di una tettoia in legno aperta su tutti i lati, aveva realizzato interventi di consolidamento del manufatto e successivamente rivestito con listelli in legno la parte interna di un muretto perimetrale e i pilastrini di sostegno, creando un effetto visivo di chiusura del lato sud.
Il Comune, ritenendo le opere abusive, aveva intimato la rimozione della pannellatura con due note del 2020 e successivamente aveva adottato l’ordinanza di rimozione del 2021. Avverso tale ultimo atto la ricorrente aveva proposto ricorso, sostenendo che l’intervento costituisse attività di manutenzione straordinaria o, comunque, edilizia libera.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia ha innanzitutto rilevato l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione delle precedenti note comunali. Il Collegio ha evidenziato che l’ordine di rimozione della pannellatura era già stato intimato con le note del 23 ottobre 2020 e del 19 novembre 2020, non tempestivamente gravate, e che l’ordinanza del 2021 costituiva atto consequenziale rispetto a tali precedenti determinazioni.
Quanto all’eccezione difensiva circa la mancata prova della notifica della nota del 19 novembre 2020, il Tribunale ha osservato che la stessa ricorrente aveva fornito tale prova, producendo la nota del proprio tecnico di fiducia del 20 novembre 2020, con la quale quest’ultimo aveva dato riscontro alla comunicazione comunale, dimostrandone la necessaria ricezione.
Il Collegio ha inoltre ravvisato l’acquiescenza della proprietaria, desumibile dalle note del tecnico di fiducia del 29 ottobre 2020 e del 20 novembre 2020, con le quali era stata ammessa la circostanza della chiusura del lato sud e si era espressamente accettato di provvedere alla rimozione della pannellatura. La successiva esecuzione soltanto parziale dell’ordine comunale — limitata alla creazione di una sorta di finestra nella pannellatura — non è stata ritenuta idonea a superare le pregresse manifestazioni di volontà.
Da ciò il Tribunale ha tratto la conclusione che alcuna utilità sarebbe derivata dall’annullamento dell’ordinanza impugnata, dichiarando il ricorso inammissibile e compensando le spese di lite in ragione della parziale ottemperanza della ricorrente alle prescrizioni comunali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.