Obbligo della P.A. di eseguire il giudicato del giudice ordinario sulle spese di lite (TAR Puglia n. 257 del 26.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza è proponibile, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario. Il difensore che abbia dichiarato l’anticipazione delle spese è legittimato ad agire in executivis per ottenere il pagamento delle somme liquidate in suo favore. L’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione al giudicato pecuniario sorge decorso il termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, la cui scadenza costituisce condizione per l’ammissibilità del ricorso.
Il Fatto
Un avvocato, quale difensore e anticipatario delle spese, proponeva ricorso per ottemperanza avverso il Ministero della Salute. La sua assistita aveva ottenuto, in primo grado e in appello, il riconoscimento del diritto all’indennizzo ex legge n. 210/1992 per danni da epatite post-trasfusionale, con condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese processuali in favore del difensore. Nonostante il passaggio in giudicato delle sentenze e la notifica alla P.A., il Ministero non aveva provveduto al pagamento delle somme liquidate per le spese del doppio grado di giudizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti per l’azione di ottemperanza. Il Collegio ha precisato che, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., tale rimedio è esperibile per ottenere l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, qualora la loro esecuzione richieda un’attività collaborativa della pubblica amministrazione. Nel caso di specie, le pronunce non erano autoesecutive, poiché il pagamento delle somme esigeva un adempimento attivo del Ministero.
Il Tribunale ha inoltre verificato la decorrenza del termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, volto a consentire alle amministrazioni di adempiere spontaneamente alle obbligazioni pecuniarie. Accertato il decorso dei 120 giorni dalla notifica delle sentenze, il giudice ha ordinato al Ministero di dare attuazione al giudicato nel termine di 60 giorni, limitatamente al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, come liquidate in favore del difensore anticipatario, e ai relativi accessori.
Quanto alla nomina del commissario ad acta, il Collegio ne ha disposto il rinvio, da attivarsi solo in caso di perdurante inadempimento dell’amministrazione oltre il termine assegnato. La scelta risponde all’esigenza di consentire alla P.A. di provvedere spontaneamente, riservando la misura sostitutiva all’eventuale inerzia successiva.
Le spese del giudizio di ottemperanza sono state poste a carico del Ministero, liquidate in favore del ricorrente, avuto riguardo al carattere seriale del contenzioso in materia.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.