Natura demaniale del compendio Maria Pia e legittimità del rilascio (TAR Sardegna n. 1227 del 15.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il complesso immobiliare acquistato dall’ente pubblico territoriale dall’ETFAS in forza di legge che fa espressamente salvo il vincolo paesaggistico appartiene al demanio culturale ai sensi degli artt. 822, secondo comma, e 823 cod. civ. e dell’art. 53 d.lgs. n. 42/2004. Per i beni pubblici riconducibili all’art. 10, comma 1, d.lgs. n. 42/2004, opera una presunzione legale relativa di culturalità, che ne impone la tutela automatica a prescindere dall’accertamento costitutivo dell’interesse. L’amministrazione può quindi esercitare i poteri di autotutela esecutiva per il recupero del bene, senza necessità di azionare le tutele possessorie ordinarie. Il provvedimento di rilascio costituisce attività strettamente vincolata, per la quale non è dovuta la comunicazione di avvio del procedimento, operando il meccanismo dell’art. 21-octies l. n. 241/1990.
Il Fatto
La società ricorrente aveva ottenuto la titolarità di un progetto di restauro della palazzina e dell’azienda agricola di proprietà comunale, destinata ad attività turistico-ricettive e culturali, ammesso a finanziamento regionale. Dopo la consegna provvisoria dell’opera restaurata, nel 2007 le parti stipulavano un contratto per la gestione dei servizi nell’immobile. Insorta una controversia sull’inadempimento contrattuale del Comune, la società chiedeva una proroga o un rinnovo del rapporto, che l’ente riteneva di non poter accogliere, disponendo il rilascio dell’immobile.
Con ordinanza dirigenziale n. 497 del 15.11.2023 il Comune ordinava il rilascio del compendio entro quindici giorni; con successiva determinazione affidava il servizio di vigilanza sull’immobile; con nota del dicembre 2023 comunicava l’esecuzione dell’ordinanza mediante immissione nel possesso. La società impugnava tali atti davanti al TAR, deducendo la natura disponibile del bene, il difetto di procedimento e chiedendo il risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la qualificazione del bene. L’immobile è stato acquistato dal Comune dall’ETFAS sulla base della l. n. 421 del 1968, il cui articolo unico faceva espressamente salvo il vincolo imposto dalla l. n. 1497 del 1939 a tutela delle bellezze naturali. La destinazione pubblicistica impressa dalla fonte legislativa non può venir meno se non per effetto di una fonte di pari rango.
Il TAR richiama la giurisprudenza di legittimità, in particolare Cass. civ., sez. II, ord. n. 41488 del 2021, secondo cui i beni riconosciuti di interesse storico, artistico e archeologico appartengono al demanio ai sensi dell’art. 822, secondo comma, cod. civ., mentre il provvedimento amministrativo di accertamento è necessario solo per i beni di proprietà privata. Richiama inoltre la sentenza della Corte d’Appello di Cagliari n. 150 del 2024, che ha affermato la natura pubblica del comprensorio per le caratteristiche intrinseche di bellezza naturale e per il valore storico-identitario.
Il Collegio ritiene altresì pertinente il richiamo all’art. 10, comma 1, d.lgs. n. 42/2004, che qualifica come beni culturali le cose immobili appartenenti agli enti pubblici territoriali aventi interesse artistico, storico o etnoantropologico, e all’art. 12, comma 1, che richiede l’opera di autore non più vivente e l’esecuzione risalente ad oltre settanta anni. Per tale categoria opera una presunzione legale relativa di culturalità, come già affermato dalla stessa Sezione con la sentenza n. 754 del 2026. Ne deriva la legittimità dell’esercizio dei poteri di autotutela esecutiva e l’irrilevanza dell’inserimento nel PAV o dell’accatastamento.
Quanto al secondo motivo, il TAR esclude ogni obbligo di comunicazione di avvio del procedimento: il recupero del bene pubblico costituisce attività doverosa e vincolata, rispetto alla quale il contenuto del provvedimento non poteva essere diverso, senza che rilevi l’urgenza. Cadono conseguentemente il motivo di illegittimità derivata e la domanda risarcitoria, per difetto dell’elemento oggettivo dell’illecito. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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