Informativa antimafia: la detenzione dei congiunti non esclude la convivenza rilevante (C.G.A.R.S. n. 590 del 21.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di informazione antimafia interdittiva il concetto di convivenza non va interpretato in astratto secondo le norme civilistiche, ma verificato in concreto quale possibilità per il soggetto destinatario di intrattenere rapporti ripetuti e stabili con i congiunti sconsigliati. Lo stato di detenzione dei parenti non interrompe di per sé tale possibilità e non esclude, da solo, la rilevanza del vincolo familiare ai fini del giudizio prognostico. Il quadro indiziario è legittimo quando il provvedimento non si limiti a elencare rapporti di parentela, ma valorizzi elementi ulteriori, quali la sostanziale coabitazione con il familiare titolare del permesso di colloquio e l’esistenza di rapporti economici e gestionali comuni. Il rilascio di precedenti provvedimenti favorevoli non impedisce all’amministrazione di rivalutare gli stessi fatti e di pervenire, motivatamente, a un giudizio prognostico negativo.

Il Fatto

La Prefettura revocava i provvedimenti emessi in Banca Dati Nazionale Antimafia e adottava contestualmente un’informativa interdittiva antimafia nei confronti del titolare di un’impresa di allevamento di bestiame. L’annotazione veniva poi inserita dall’Anac nel casellario informatico degli operatori economici. Il provvedimento si fondava sul legame familiare con il padre e il fratello, entrambi condannati per associazione di stampo mafioso e detenuti dal febbraio 2020, e sul contratto di locazione dei terreni stipulato con gli stessi.

Il ricorrente deduceva l’insussistenza di un sufficiente quadro indiziario, per essere l’interdittiva basata sul solo vincolo di parentela con soggetti detenuti, dunque non conviventi né in grado di influire sull’attività imprenditoriale. Sosteneva inoltre che i medesimi legami erano noti da tempo alla pubblica amministrazione, che aveva in passato adottato provvedimenti di segno opposto. Il TAR Sicilia respingeva il ricorso compensando le spese; proponeva appello la parte soccombente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la questione centrale del rapporto tra detenzione dei congiunti e nozione di convivenza rilevante in materia di indizi valutabili dal Prefetto. La tesi dell’appellante muoveva dall’idea che lo stato di detenzione escluda per definizione la convivenza e, con essa, la possibilità di ingerenza. La Corte ribalta l’impostazione: la convivenza anagrafica va sostituita dalla verifica concreta della possibilità di rapporti ripetuti e stabili con i soggetti sconsigliati.

Il percorso argomentativo si fonda sull’art. 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, che ammette i detenuti a colloqui e corrispondenza con i congiunti anche al fine di compiere atti giuridici. Lo stato di detenzione, osserva il Collegio, non interrompe la possibilità di rapporti stabili e continuativi. Nel caso concreto i soggetti abilitati ai colloqui ordinari erano l’appellante e la madre dello stesso, con cui egli manteneva una sostanziale coabitazione, come emergeva dalle note della Legione carabinieri richiamate nel provvedimento. Tale assetto denota la massima vicinanza possibile con i parenti detenuti e costituisce indice sintomatico di verosimile permeabilità ai loro tentativi di infiltrazione, anche dal carcere.

La Corte sottolinea che il provvedimento impugnato non si limitava a elencare rapporti di parentela. L’appellante, consapevole del coinvolgimento del padre e del fratello in associazione mafiosa, aveva stipulato con gli stessi un contratto di locazione dei terreni ove si svolge l’attività di allevamento: circostanza sintomatica di cointeressenze e di rapporti economici e gestionali comuni. Le note della D.I.A. e del Comando provinciale evidenziavano l’omogeneità dell’oggetto sociale delle tre imprese individuali e il fatto che tutti gli animali fossero di fatto allevati dall’appellante presso i terreni del padre. Né assumeva rilievo l’inattività delle aziende dei congiunti o l’intestazione degli animali al solo appellante.

Quanto all’eccepita contraddittorietà rispetto ai precedenti provvedimenti favorevoli, il Collegio richiama il costante indirizzo della giurisprudenza amministrativa: il rilascio di titoli in passato non impedisce una nuova valutazione degli stessi fatti e un successivo giudizio prognostico negativo, purché motivato. Tutti i profili di doglianza sono pertanto infondati e l’appello è respinto, con compensazione delle spese del secondo grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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