Oneri comunicativi e riesame del nulla osta lavoro (TAR Puglia n. 69 del 20.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di richiesta di nulla osta al lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 22, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 286/1998, la Manchevole conferma da parte del datore di lavoro non può determinare l’archiviazione del procedimento qualora l’Amministrazione non provi di aver dato la prescritta comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti di rito. L’onere probatorio dell’avvenuto adempimento comunicativo grava sull’Amministrazione, la cui inerzia difensiva legittima l’accoglimento dell’istanza cautelare ai soli fini del riesame dell’istanza.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava la comunicazione del 17.11.2025 della Prefettura-U.T.G. di Bari che rifiutava la richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per decorrenza dei termini, nonché il consequenziale provvedimento del Ministero degli Affari Esteri del 23.11.2025 di rigetto della domanda di visto d’ingresso. La Prefettura aveva archiviato il procedimento in ragione della mancata conferma da parte del datore di lavoro della richiesta di nulla osta, come richiesto dall’art. 22, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 286/1998.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha premesso che il provvedimento prefettizio di diniego, cui si ricollega il rigetto del visto, si fondava sulla mancata conferma da parte del datore di lavoro della richiesta di nulla osta. Il datore di lavoro aveva però dedotto di non aver ricevuto la prevista comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti di rito sulla domanda di visto, imputando all’Amministrazione la violazione degli obblighi comunicativi.

Il Collegio ha rilevato che la pubblica Avvocatura non aveva spiegato alcuna difesa sul punto, non avendo depositato la prova dell’avvenuta comunicazione dell’esito degli accertamenti. In atti risultava solo la relazione del MAECI, con documentazione a supporto, che rappresentava la natura vincolata del diniego del visto a seguito della revoca del nulla osta.

Il Tribunale ha quindi ritenuto che la domanda cautelare presentasse profili di fondatezza tali da imporre le necessarie verifiche da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione, demandato a riesaminare l’istanza sulla scorta dei rilievi formulati in ricorso. L’accoglimento è stato disposto ai soli fini del riesame, con rinvio all’udienza cautelare del 08.04.2026 per le conseguenti determinazioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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