Il giudice dell’ottemperanza ordina l’esecuzione del giudicato del giudice del lavoro anche oltre il termine di sessanta giorni (TAR Puglia n. 230 del 18.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo, accertata la persistenza dell’inadempimento dell’Amministrazione alle obbligazioni scaturenti da un titolo giudiziale passato in giudicato, ordina l’integrale esecuzione del giudicato, assegnando un termine per l’adempimento e riservando la nomina del commissario ad acta all’eventualità di un inadempimento successivo. La rinuncia al ricorso non notificata alla controparte è processualmente inefficace e non produce effetti, sicché il ricorso va dichiarato improcedibile solo ove venga meno l’interesse alla decisione per tutti i ricorrenti.
Il Fatto
Con ricorso collettivo notificato il 4 marzo 2025, un gruppo di docenti ha chiesto al TAR l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Foggia – Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il loro diritto a benefici economici. Nel corso del giudizio, il difensore ha dichiarato la rinuncia agli atti per alcuni soggetti non indicati nell’epigrafe del ricorso e, successivamente, la sopravvenuta carenza d’interesse per la gran parte dei ricorrenti, a seguito dell’avvenuta esecuzione della sentenza. L’azione è proseguita solo per tre ricorrenti, per i quali l’Amministrazione non aveva ancora adempiuto.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha esaminato la posizione dei ricorrenti per i quali il difensore aveva dichiarato la rinuncia agli atti. Tale rinuncia, non essendo stata notificata all’Amministrazione intimata, è stata ritenuta inefficace; tuttavia, non essendo emerso un interesse residuo alla decisione, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per tutti questi soggetti.
Per i tre ricorrenti residui, il Collegio ha accertato che, nonostante il giudicato favorevole, non risultava agli atti l’avvenuto integrale adempimento delle obbligazioni da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il TAR ha quindi ordinato all’Amministrazione di dare piena esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della presente decisione.
Quanto alla richiesta di nomina del commissario ad acta, il giudice l’ha riservata all’eventualità di un inadempimento successivo alla scadenza del termine, valorizzando il comportamento tenuto dall’Amministrazione in casi analoghi, ove il ritardo era dipeso da mere carenze di organico. La scelta risponde all’esigenza di garantire l’effettività della tutela, senza tuttavia anticipare una misura che si rende necessaria solo in caso di inerzia.
Le spese di lite sono state compensate, in considerazione dell’intervenuta esecuzione per la gran parte dei ricorrenti e della natura della vicenda. Il TAR ha infine disposto l’invio degli atti alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti per le valutazioni di competenza.
Nota della Redazione
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