Accesso ostacolato da notifica a PEC inesistente: inammissibilità del ricorso< (TAR Puglia n. 221 del 17.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso il silenzio formatosi su un’istanza di accesso agli atti è inammissibile quando la notifica sia stata effettuata a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile all’amministrazione intimata. In tale ipotesi, la notifica è inesistente e il contraddittorio non può ritenersi validamente instaurato. Il Tribunale, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., è tenuto a dare avviso alla parte ricorrente del possibile profilo di inammissibilità, assegnando un termine per il deposito di osservazioni.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un terreno, aveva presentato al Comune di Stornara un’istanza di accesso agli atti in data 23 maggio 2025, rimasta senza risposta. Avverso il silenzio serbato dall’amministrazione, la stessa proponeva ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la declaratoria del diritto di accesso ai documenti richiesti, ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990. Il Comune di Stornara non si costituiva in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, nell’esaminare gli atti processuali, ha rilevato che il ricorso era stato notificato al Comune presso un indirizzo di posta elettronica certificata non riconducibile all’ente intimato. Tale circostanza, se confermata, determina l’inesistenza della notifica, con conseguente inammissibilità del ricorso per mancata instaurazione del contraddittorio. Il Tribunale ha quindi ritenuto di dover attivare il meccanismo previsto dall’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., che impone al giudice di segnalare alle parti i profili di possibile inammissibilità rilevati d’ufficio, prima di definire il giudizio.

La finalità dell’avviso è quella di garantire il contraddittorio e il diritto di difesa della parte ricorrente, offrendole la possibilità di presentare osservazioni scritte sulla questione. A tal fine, il Collegio ha assegnato un termine di venti giorni, decorrenti dalla comunicazione dell’ordinanza, per il deposito di memorie vertenti esclusivamente sul profilo di inammissibilità segnalato.

Il Tribunale ha, infine, fissato la camera di consiglio del 15 aprile 2026 per l’ulteriore trattazione della controversia, riservandosi ogni decisione in esito alle osservazioni della ricorrente. L’ordinanza assume pertanto natura interlocutoria, essendo volta esclusivamente a provocare il contraddittorio su una questione pregiudiziale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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