Commissariamento di cooperativa e parità di trattamento tra soci (TAR Lazio n. 150 del 04.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La gestione commissariale di una società cooperativa, ai sensi dell’art. 2545-sexiesdecies cod. civ., presuppone l’irregolare funzionamento della società e costituisce provvedimento di natura discrezionale, non vincolata, finalizzato a sanare le irregolarità riscontrate. Integra tale presupposto la mancata integrale ottemperanza, all’esito della diffida, agli obblighi ripristinatori impartiti dall’autorità di vigilanza, anche con riferimento alla lesione del principio di parità di trattamento tra soci. L’attività ispettiva del Ministero non invade la sfera riservata all’autorità giudiziaria quando valuta il contenzioso sociale solo per accertare la persistenza dei requisiti mutualistici. I termini dell’ispezione ordinaria hanno natura ordinatoria, in assenza di qualificazione normativa di perentorietà. La gestione commissariale, avente funzione ripristinatoria e non sanzionatoria, può cumularsi con la maggiorazione di cui all’art. 12, comma 5-bis, d.lgs. n. 220/2002.
Il Fatto
La vicenda riguarda una società cooperativa edilizia operante in Formia, sottoposta nel periodo 2021-2022 a vigilanza straordinaria ai sensi dell’art. 8, d.lgs. n. 220/2002. All’esito dell’ispezione, con verbale del 10 marzo 2022 la cooperativa veniva diffidata a sanare le irregolarità rilevate; il successivo verbale del 7 settembre 2022 accertava la mancata rimozione di alcune di esse e proponeva la gestione commissariale. Un supplemento di verifica, concluso con verbale del 3 agosto 2023, confermava la persistenza delle criticità.
Con decreto direttoriale del 29 febbraio 2024 il Ministero disponeva la gestione commissariale e la nomina di un commissario governativo con i poteri del consiglio di amministrazione. I ricorrenti, tra cui l’ex presidente e un ex consigliere, impugnavano tale decreto e gli atti presupposti, proponendo poi due atti di motivi aggiunti avverso le successive proroghe della gestione straordinaria. Il Ministero e i controinteressati resistevano, chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la funzione della vigilanza sulle cooperative, finalizzata ad assicurare la persistenza dei requisiti mutualistici in attuazione dell’art. 45 Cost., e qualifica la mutualità come essenza giuridica dell’ente, espressa dal vantaggio mutualistico. Su questa base il giudice amministrativo verifica la legittimità del commissariamento.
Quanto ai profili procedimentali, il TAR osserva che il dovere di esaminare le memorie non impone la confutazione analitica delle allegazioni, se la motivazione rende percepibili le ragioni del mancato adeguamento; nel caso concreto il provvedimento, anche per relationem ai verbali ispettivi, esplicita la perdurante inottemperanza alle prescrizioni. Il presupposto del commissariamento è quindi integrato dalla mancata esecuzione della diffida, che ha precluso il ripristino della parità di trattamento tra soci.
Il Collegio respinge la censura di sconfinamento nel sindacato riservato al giudice ordinario. L’art. 9, d.lgs. n. 220/2002 delinea una verifica trasversale dell’ente, comprensiva del regolare svolgimento dell’attività sociale. I punti di diffida contestati attengono a profili mutualistici: la rideterminazione dei costi a consuntivo, l’esclusione dal voto dei soci morosi e l’assegnazione di pertinenze. Il contenzioso è stato valorizzato solo per accertare la persistenza dei requisiti mutualistici.
Il motivo sui termini procedimentali è infondato: secondo l’orientamento richiamato, in assenza di qualificazione normativa di perentorietà i termini devono ritenersi ordinatori, con conseguente irrilevanza del loro superamento. Quanto all’ultimo motivo, il TAR distingue le irregolarità sanabili, soggette a diffida e a commissariamento, da quelle insanabili, che conducono allo scioglimento ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies cod. civ. Il commissariamento ha natura ripristinatoria e non sanzionatoria, e può cumularsi con la maggiorazione dell’art. 12, comma 5-bis.
Sui motivi aggiunti, il Collegio esclude che la proroga richiedesse la comunicazione di avvio ai soci, legittimato passivo essendo il solo sodalizio. La motivazione per relationem è ritenuta sufficiente ex art. 3, comma 3, l. n. 241/1990. Quanto all’ordinanza cautelare, essa ha sospeso solo gli atti di gestione, non determinando la cessazione del commissario, sì che la nuova proroga sino alla definizione del giudizio è legittima. Il ricorso e i motivi aggiunti sono rigettati, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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