Appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e compensazione delle spese (Cons. Stato n. 9595 del 29.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta dichiarazione dell’appellante di non avere più interesse alla definizione del gravame, motivata dall’adozione di successivi atti dell’amministrazione che hanno inciso sull’assetto degli interessi dedotti, determina l’improcedibilità dell’appello per carenza sopravvenuta di interesse. Il giudice amministrativo prende atto della dichiarazione di parte e non è tenuto a scrutinare nel merito i motivi originariamente proposti. La compensazione integrale delle spese di lite trova giustificazione nel comportamento processuale delle parti e nei rilievi della difesa erariale in ordine alla sopravvenuta modifica della situazione sostanziale. L’improcedibilità non è pronuncia di merito e non travolge gli effetti del provvedimento impugnato, che resta fermo nella sua portata esecutiva.
Il Fatto
Alcune emittenti radiofoniche operanti in ambito locale, titolari di concessione per la radiodiffusione sonora, esercitavano da tempo taluni impianti siti in località Roccamonfina in assenza di specifico titolo autorizzativo. L’Ispettorato Territoriale Campania del Ministero dello Sviluppo Economico, con nota del 14 ottobre 2019, rilevato che gli impianti non avevano i requisiti per il riconoscimento della sanatoria ex art. 27 legge n. 112/2004 e che le relative domande non erano mai pervenute, diffidava le società dal proseguire le trasmissioni. Seguiva un’ulteriore nota del 19 novembre 2019, con cui l’amministrazione ordinava provvisoriamente la disattivazione degli impianti.
Le emittenti impugnavano gli atti davanti al TAR Lazio, che respingeva il ricorso sul rilievo della insussistenza dei requisiti sostanziali della sanatoria, profilo non contestato e autonomo motivo di diniego. Proponevano quindi appello. Nelle more, con nota del 23 marzo 2022, la Direzione Generale competente consentiva la prosecuzione dell’esercizio degli altri impianti dichiarati nelle istanze, ferma la condizione di non interferenzialità. Con nota del 21 ottobre 2024 la parte appellante dichiarava il proprio sopravvenuto interesse alla decisione, giustificato dai successivi atti ministeriali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che l’appello è divenuto improcedibile. La decisione si fonda su un dato processuale essenziale: la dichiarazione resa dalla parte appellante nella nota del 21 ottobre 2024, con cui la stessa ha rappresentato il sopravvenuto interesse alla definizione del gravame in ragione dei successivi atti adottati dall’amministrazione. La Corte ritiene sufficiente prendere atto di tale dichiarazione senza procedere allo scrutinio dei motivi di appello.
La pronuncia di improcedibilità si atteggia come decisione in rito, che non investe il merito della controversia e non riforma la sentenza di prime cure. Il sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale, determinato dagli atti ministeriali successivi, ha reso non più attuale l’interesse dell’appellante a una pronuncia di annullamento degli atti impugnati.
Quanto alle spese, la parte appellante ha insistito per una condanna in proprio favore. La difesa erariale ha aderito a tale richiesta, rappresentando che la compensazione trova giustificazione nell’esistenza di alcuni impianti spenti per volontà della ricorrente, da depennarsi dalla domanda in sanatoria.
Il Collegio ritiene che sussistano giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite, in ragione del comportamento processuale delle parti e dei rilievi della difesa erariale. La sentenza è dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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