Revoca della gara e improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Puglia n. 198 del 11.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revoca di una procedura di gara, intervenuta medio tempore, determina l’improcedibilità del ricorso originariamente volto all’annullamento degli atti di gara per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c, cod. proc. amm. La revoca, infatti, non integra una cessazione della materia del contendere, configurabile solo quale soddisfazione del bene della vita in via amministrativa, ma piuttosto una sopravvenuta carenza di interesse, allorché non sia provato, anche in via indiziaria, che l’esercizio del potere di riesame sia eziologicamente ricollegabile al ricorso ed ai motivi di impugnazione prospettati.

Il Fatto

La società ricorrente, operante nel settore della fornitura di gas medicali, ha impugnato gli atti di una gara telematica a procedura aperta, indetta per la conclusione di una convenzione avente ad oggetto la fornitura di gas medicali e connessi servizi per le aziende sanitarie e gli enti della Regione Puglia, unitamente a tutti gli allegati, i chiarimenti e gli atti connessi, nonché la determinazione di indizione e il progetto d’acquisto.

Con nota di deposito del 14 gennaio 2026, la ricorrente ha dato atto dell’intervenuta revoca della gara, disposta con atto del dirigente del 29 settembre 2025. Le amministrazioni intimate e la società controinteressata non si sono costituite in giudizio, mentre l’Azienda Sanitaria Locale e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria evocate si sono costituite per resistere al ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente scrutinato le conseguenze processuali della sopravvenuta revoca dell’atto di gara oggetto di impugnazione. È stato valorizzato che l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse postula la valutazione che la nuova determinazione amministrativa abbia già eliminato la lesione concretamente dedotta, rendendo inutile la decisione sul ricorso.

Sul punto, il Tribunale ha precisato la distinzione tra cessazione della materia del contendere e improcedibilità: la prima ricorre allorché l’eliminazione dell’atto impugnato comporti la soddisfazione del bene della vita in via amministrativa, con conseguente venir meno della necessità di tutela giurisdizionale di accertamento; la seconda, invece, si configura quando l’interesse al ricorso viene meno per una causa sopravvenuta che non passa attraverso il riconoscimento delle ragioni del ricorrente.

Nella fattispecie, la revoca dell’intera procedura non può ritenersi di per sé satisfattiva delle pretese della ricorrente, atteso che non è emersa alcuna prova, nemmeno indiziaria, che la determinazione di riesame fosse eziologicamente riconducibile al ricorso ed alle censure proposte. Il Collegio ha pertanto escluso che si fosse determinata una cessazione della materia del contendere, ribadendo come la semplice adozione dell’atto di ritiro, non collegata alle doglianze azionate, lasci integra la soccombenza virtuale della parte e imponga la declaratoria di improcedibilità.

In ragione della peculiarità della vicenda processuale, le spese del giudizio sono state compensate, permanendo a carico della ricorrente soltanto le spese vive sostenute per l’introduzione della lite. La declaratoria assume rilievo anche in relazione alla domanda risarcitoria, che deve ritenersi assorbita dall’esito processuale di rito, non potendo trovare ingresso la valutazione nel merito delle prospettate illegittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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