Ottemperanza e termine dilatorio: notifica del titolo al domicilio digitale corretto (TAR Lombardia n. 4328 del 29.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996 trova applicazione anche nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto obbligazioni pecuniarie fondate su un giudicato, costituendo detto rimedio uno strumento di esecuzione forzata alternativo a quello ordinario. Ai fini del decorso del termine, la notifica del titolo esecutivo di formazione giudiziale alla pubblica amministrazione deve essere effettuata al domicilio digitale della sede legale dell’ente debitore, individuato secondo l’art. 16-ter del D.L. n. 179/2012. L’estrazione dell’indirizzo dal Registro IPA è valida solo in via residuale, quando l’amministrazione non abbia comunicato il proprio indirizzo al Registro delle PP.AA.; la notifica alla PEC dell’Avvocatura dello Stato rileva ai soli fini processuali e non sul piano sostanziale. Il ricorso proposto prima della scadenza del termine è pertanto inammissibile.
Il Fatto
Il ricorrente agisce per l’esatta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Monza, Sez. Lavoro, n. 529/2025, che ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondergli, per gli anni scolastici dal 2021/2022 al 2024/2025, la somma complessiva di Euro 2.000,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015.
Il titolo è passato in giudicato ed è stato notificato. L’Amministrazione non ha adempiuto e il creditore ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di pagamento, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito depositando nota riepilogativa. In camera di consiglio il Collegio ha segnalato alle parti possibili profili di inammissibilità per mancato decorso del termine dilatorio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile perché non è validamente decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996, che impone alle amministrazioni statali di completare le procedure esecutive entro tale arco temporale dalla notificazione del titolo esecutivo, con divieto per il creditore di procedere prima della scadenza.
Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il TAR osserva che la disposizione si applica anche all’ottemperanza, quando l’oggetto sia costituito da obbligazioni pecuniarie fondate su un giudicato. Il rimedio, in questa ipotesi, opera come strumento di esecuzione alternativo a quello ordinario. La notifica del titolo alla sede legale dell’ente serve ad avviare il procedimento contabile finalizzato all’adempimento spontaneo.
Il nodo centrale è l’individuazione dell’indirizzo digitale. In caso di notifica a mezzo PEC, grava sul creditore l’onere di selezionare correttamente il domicilio. L’art. 16-ter del D.L. n. 179/2012 individua i pubblici elenchi: INI-PEC, INAD, ANPR, Registro delle PP.AA., Registro delle Imprese e ReGIndE. L’art. 16-ter, comma 1-ter consente il ricorso al Registro IPA, ma solo se l’indirizzo non risulti già presente nel Registro delle PP.AA. La modifica introdotta dall’art. 3-bis, comma 1-bis, della legge n. 53/1994 non amplia l’elenco: si limita a raccordare le fonti.
Nel caso concreto il Ministero ha iscritto nel Registro delle PP.AA. l’indirizzo uffgabinetto@postacert.istruzione.it quale domicilio digitale per le notificazioni giudiziarie. A quello occorreva fare riferimento. Non rilevano le notifiche effettuate presso gli uffici scolastici provinciale e regionale o presso la direzione generale, che non rappresentano il debitore indicato nel titolo. Irrilevante è anche la PEC indicata nel comunicato ministeriale sui chiarimenti, atto organizzativo privo di efficacia normativa, e la notifica presso l’Avvocatura dello Stato, prevista a soli fini processuali.
Poiché la notifica alla sede reale è avvenuta solo il 16.06.2026, da quella data ha iniziato a decorrere il termine dilatorio. Il ricorso, proposto prima della scadenza, è quindi inammissibile. Le spese sono compensate in ragione della difesa di mero stile dell’Amministrazione.
Nota della Redazione
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