Nomina commissario ad acta dopo inerzia dell’amministrazione (TAR Puglia n. 189 del 10.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza, accertata la mancata esecuzione del giudicato entro il termine assegnato, può nominare un commissario ad acta affinché provveda in luogo dell’amministrazione inadempiente, individuandolo al suo interno, con facoltà di delega a un dirigente dell’ufficio. La nomina prescinde dalla costituzione in giudizio dell’amministrazione, il cui inadempimento si configura come perdurante e ingiustificato. Le spese della fase successiva alla sentenza di accoglimento sono poste a carico dell’amministrazione soccombente, con compensazione di quelle della fase antecedente.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, una sentenza passata in giudicato, sulla base della quale aveva avviato il giudizio di ottemperanza dinanzi al TAR Puglia. Con la sentenza n. 509 del 2025 il Tribunale amministrativo aveva accolto il ricorso, assegnando all’amministrazione un termine di sessanta giorni per provvedere all’adempimento, decorrente dalla notifica della decisione. Non essendo stato interposto appello avverso tale sentenza e non risultando eseguito l’adempimento nel termine assegnato, il difensore del ricorrente ha depositato un’istanza per la nomina di un commissario ad acta. L’amministrazione non si è costituita in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che, a fronte dell’istanza depositata e sul presupposto del perdurante inadempimento del Ministero, sussistono i presupposti per procedere alla nomina del commissario ad acta, quale strumento per garantire l’effettiva esecuzione del giudicato. L’inerzia dell’amministrazione, protrattasi oltre il termine assegnato, ha reso necessaria l’individuazione di un soggetto che provveda in sua vece.

La scelta è caduta sul Direttore generale pro tempore per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’ufficio. Tale soluzione garantisce che l’attività sostitutiva sia svolta da una figura interna all’amministrazione ma funzionalmente autonoma rispetto all’ufficio che ha dato causa all’inadempimento.

Quanto al termine, il commissario è stato chiamato a provvedere nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza, un periodo ritenuto congruo per l’adozione degli atti necessari all’esecuzione del giudicato.

Il Collegio ha infine regolato le spese della fase, ponendole a carico del Ministero e liquidandole nella misura di € 250,00, oltre al rimborso del contributo unificato, disponendo la compensazione delle spese della fase antecedente. La regolazione segue il criterio della soccombenza virtuale dell’amministrazione, che con il suo inadempimento ha reso necessario l’intervento sostitutivo del commissario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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