Diniego di permesso di costruire per luogo di culto illegittimo (TAR Lombardia n. 483 del 21.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di permesso di costruire per l’insediamento di un luogo di culto è illegittimo quando l’amministrazione fonda il rigetto su carenze documentali facilmente integrabili senza attivare il soccorso istruttorio imposto dall’art. 6 l. n. 241/1990. Il diniego di monetizzazione delle aree a parcheggio, pur rientrando in un potere discrezionale, deve essere motivato e rispettare i principi di logicità, imparzialità e non arbitrarietà. La legittimazione a ottenere il titolo edilizio spetta al proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo ai sensi dell’art. 11 d.P.R. n. 380/2001, anche se subentrato al richiedente originario. A seguito della declaratoria di incostituzionalità dei commi 2-bis e 2-quater dell’art. 70 l. reg. Lombardia n. 12/2005, la norma non prevede più requisiti per gli enti e le confessioni religiose diverse da quelle con intesa, con la conseguenza che il diniego fondato su tali requisiti viola il diritto costituzionalmente garantito alla libertà di culto.
Il Fatto
L’Associazione Culturale Assalam acquista nel 2016 un immobile in Comune di Cantù, inserito dallo strumento urbanistico tra gli ambiti in cui sono ammesse attività culturali e luoghi di culto. Il dante causa aveva presentato nel 2014 una richiesta di permesso di costruire per destinare l’immobile a luogo di culto, rigettata nel 2015 in applicazione dell’art. 72, comma 2, l. reg. n. 12/2005. Quel rigetto viene annullato dal TAR con la sentenza n. 166/2021, dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione regionale.
Il Comune si pronuncia nuovamente sull’istanza con il provvedimento del 1° aprile 2021, rigettandola per quattro ragioni: difformità tra stato di fatto e elaborati grafici, mancato rispetto della dotazione di parcheggi e diniego di monetizzazione, difetto di legittimazione dei richiedenti ex art. 70 l. reg. n. 12/2005, intervenuto procedimento sanzionatorio ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001. L’Associazione impugna il diniego davanti al TAR Lombardia, che accoglie il ricorso.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio esclude dal giudizio i documenti depositati con la memoria conclusiva, in quanto tardivi rispetto al termine perentorio fissato dall’art. 73 cod. proc. amm., considerandoli tamquam non essent. Nel merito, il primo motivo è accolto: dovendo decidere su un’istanza del 2014, il Comune avrebbe dovuto richiedere le integrazioni documentali necessarie invece di fondare il diniego su una presunta difformità degli elaborati, così violando l’art. 6 l. n. 241/1990 e il dovere di soccorso istruttorio.
Fondato è anche il secondo motivo. Il richiamo all’art. 6.1.5 delle n.t.a. non è sufficiente, perché tra le destinazioni elencate non figura quella a luogo di culto e il provvedimento non chiarisce quale uso sia considerato ricompreso. Parimenti immotivato è il diniego di monetizzazione: l’amministrazione non può limitarsi a richiamare la propria facoltà discrezionale senza esplicitare le ragioni della scelta, dovendo rispettare i principi di logicità e non arbitrarietà.
Il terzo motivo è accolto sul punto della legittimazione. L’Associazione, divenuta proprietaria dell’immobile, ha titolo per ottenere il titolo edilizio ai sensi dell’art. 11 d.P.R. n. 380/2001. Quanto ai requisiti dell’art. 70 l. reg. n. 12/2005, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 63/2016, ha eliminato i commi 2-bis e 2-quater, cosicché la norma non contempla più requisiti per gli enti religiosi diversi dalle confessioni con intesa. Il diniego viola pertanto la legge regionale e il diritto alla libertà di culto.
Infine, il quarto motivo è fondato. Il provvedimento sanzionatorio non può giustificare il rigetto, poiché l’atto di trascrizione e richiesta di consegna delle chiavi è stato annullato con la sentenza n. 2018/2018, confermata in appello, e la determinazione di acquisizione è stata annullata con la sentenza n. 161 del 23.1.2024. Il Consiglio di Stato, con l’ordinanza n. 492/2023, ha chiarito che la pretesa acquisitiva è condizionata alla definizione del rapporto inerente la richiesta di permesso di costruire. Il ricorso è quindi accolto e il provvedimento annullato, con condanna del Comune alle spese.
Nota della Redazione
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