Il limite statale sui campi elettromagnetici prevale sull’ordinanza sindacale contingibile (TAR Liguria n. 274 del 10.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il Comune non puo’ adottare un’ordinanza contingibile e urgente che vieti, in via generalizzata e senza termine finale, l’innalzamento dei valori di esposizione ai campi elettromagnetici stabiliti dallo Stato. L’art. 8, comma 6, legge n. 36/2001 vieta espressamente agli enti locali di incidere, anche indirettamente o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. Il sindaco puo’ emanare ordinanze extra ordinem solo in presenza di un’emergenza sanitaria locale o di un altro pericolo grave ed effettivo per l’incolumita’ della popolazione, presupposti che devono essere sorretti da un accertamento tecnico scientificamente attendibile. La materia resta riservata allo Stato, che con l’art. 10 legge n. 214/2023 ha fissato in via provvisoria e cautelativa il valore di 15 V/m.

Il Fatto

Le ricorrenti sono operatori di telecomunicazioni autorizzati che gestiscono reti di telefonia fissa e mobile mediante stazioni radio base. Con l’entrata in vigore dell’art. 10, comma 2, legge n. 214/2023, in assenza dell’adeguamento regolamentare nel termine di 120 giorni, dall’1.5.2024 e’ divenuto operativo il nuovo valore di attenzione di 15 V/m in luogo del precedente 6 V/m. Il sindaco del Comune intimato ha adottato un’ordinanza contingibile e urgente con cui ha vietato sull’intero territorio comunale l’aumento del limite oltre i 6 V/m, in attesa di non meglio precisati approfondimenti scientifici. Le societa’ hanno impugnato l’ordinanza e gli atti conseguenti, lamentando l’incompetenza del sindaco, il difetto dei presupposti e la violazione del principio di proporzionalita’. Il Comune non si e’ costituito in alcuno dei giudizi.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale riunisce i tre ricorsi per connessione ai sensi dell’art. 70 cod. proc. amm. e li esamina congiuntamente, riconoscendone la fondatezza su piu’ fronti convergenti.

Il primo e decisivo profilo riguarda la violazione dell’art. 8, comma 6, legge n. 36/2001. La norma vieta ai Comuni sia di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base, sia di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione. L’ordinanza impugnata, vietando in via generalizzata e senza limiti temporali definiti l’aumento dei valori rispetto ai 6 V/m, si pone esattamente in contrasto con tale divieto.

Il secondo profilo attiene al difetto dei presupposti. Le ordinanze extra ordinem possono essere emanate solo in presenza di un’emergenza sanitaria locale o di un altro pericolo grave ed effettivo per l’incolumita’ della popolazione. L’atto impugnato si e’ limitato a evocare un generico rischio per la salute, senza alcun accertamento tecnico scientificamente attendibile, come richiesto dalla giurisprudenza richiamata dal Collegio (Cons. Stato, sez. V, 24.2.2023, n. 1942).

Il terzo profilo concerne l’incompetenza assoluta del sindaco. L’ordinanza costituisce una misura surrettizia di tutela della popolazione da immissioni radioelettriche che l’art. 4 legge n. 36/2001 riserva allo Stato, in considerazione del preminente interesse nazionale alla definizione di criteri unitari. Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa (TAR Marche, sez. I, 12.12.2014, n. 1021) e la Corte cost. n. 307 del 2003, che ha ritenuto legittima la riserva statale quale punto di equilibrio fra le esigenze contrapposte.

Il Tribunale rileva altresi’ il difetto di un termine finale di efficacia certo, in contrasto con la natura straordinaria delle ordinanze contingibili e urgenti (TAR Liguria, sez. I, 20.7.2023, n. 751), e la violazione del principio di proporzionalita’ rispetto a un pericolo generico e indimostrato. Quanto al principio di precauzione di matrice europea, esso non conduce automaticamente a vietare ogni attivita’ che, in via di mera ipotesi soggettiva priva di riscontro oggettivo, si assuma foriera di rischi (TAR Lazio-Roma, 18.12.2023, n. 19139; Corte di Giustizia UE, 9.9.2003, C-236/01). La nota sindacale impugnata e’ illegittima in via derivata e, in via propria, per incompetenza del sindaco rispetto al dirigente e per violazione dell’art. 8, comma 6. I ricorsi sono pertanto accolti, con annullamento degli atti impugnati e condanna del Comune alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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