Ottemperanza e commissario ad acta per causa di servizio (TAR Puglia n. 177 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il giudice, dinanzi a un’Amministrazione che abbia avviato ma non completato il procedimento di riedizione del potere, può concedere un termine perentorio per l’adozione dell’atto dovuto, disponendo sin d’ora la nomina di un commissario ad acta che si insedi solo in caso di persistente inerzia. Il commissario ad acta opera quale organo ausiliario del giudice, senza i limiti di competenza propri degli organi amministrativi, e il suo insediamento è condizionato alla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione. La nomina anticipata risponde all’esigenza di assicurare l’effettività della tutela giurisdizionale, evitando che la mera comunicazione dell’avvio dell’istruttoria possa procrastinare indefinitamente l’esecuzione del giudicato.
Il Fatto
La vicenda trae origine da una domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e dell’equo indennizzo per un’infermità, presentata nel 2014. Il Tribunale, con sentenza n. 1788 del 21.12.2022, divenuta definitiva, aveva accolto il ricorso, annullando il diniego e ordinando al Ministero di rivalutare il nesso di causalità. A seguito di un nuovo diniego, il Tribunale, con un’ulteriore sentenza n. 102 del 24.1.2025, anch’essa definitiva, aveva annullato l’atto, investendo il Comitato di verifica del compito di pronunciarsi anche tramite un colloquio clinico con l’interessato. Constatata la perdurante inottemperanza, il ricorrente ha depositato un’istanza per la nomina del commissario ad acta, lamentando una vicenda giudiziale protrattasi per undici anni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che l’Amministrazione aveva avviato il procedimento di riesame, ma non lo aveva ancora completato, nonostante il decorso di un tempo considerevole dalle decisioni del Tribunale. La difesa erariale aveva chiesto un rinvio, eccependo la necessità di completare un supplemento istruttorio, mentre il ricorrente si opponeva, insistendo per l’immediata nomina del commissario. Il Collegio ha ravvisato i presupposti per concedere all’Amministrazione un termine di 90 giorni per completare l’iter, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza.
Nel contempo, al fine di prevenire ulteriori ritardi, ha ritenuto di nominare sin d’ora il Prefetto della Provincia di Roma quale commissario ad acta, con facoltà di delega a un dirigente del medesimo Ufficio Territoriale del Governo. La nomina è stata disposta in via anticipata e condizionata: il commissario dovrà insediarsi solo ove l’Amministrazione non provveda spontaneamente entro i novanta giorni assegnati, completando gli adempimenti nei successivi ulteriori 90 giorni. Il Collegio ha precisato che il commissario opera quale organo ausiliario del giudice, con la conseguenza che non incontra i limiti di competenza previsti per gli organi amministrativi.
La decisione bilancia l’esigenza di dare all’Amministrazione un’ultima chance per adempiere con l’urgenza di garantire l’effettività del giudicato in una vicenda di lunga durata. Il meccanismo della nomina condizionata consente di evitare un nuovo giudizio o un ulteriore sollecito, rendendo immediatamente operativo il rimedio in caso di inerzia. La compensazione delle spese della fase riflette la natura interlocutoria della pronuncia.
Nota della Redazione
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