Accesso agli atti dell’agente della riscossione: cessata la materia del contendere per sopravvenuto soddisfacimento (TAR Puglia n. 138 del 04.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di annullamento del silenzio rigetto formatosi su un’istanza di accesso agli atti deve essere dichiarata cessata dalla materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione abbia comunque soddisfatto la pretesa ostensiva, rendendo la documentazione richiesta. In tale evenienza, la compensazione delle spese di lite può essere disposta in ragione delle peculiarità della vicenda, ed in particolare allorché l’originaria istanza sia stata trasmessa dal richiedente a un indirizzo errato dell’amministrazione destinataria, così da aver determinato un ritardo ingiustificato nella definizione del procedimento.
Il Fatto
Il ricorrente, contribuente, impugnava il silenzio rigetto formatosi sulla propria istanza di accesso agli atti presentata in data 7 giugno 2025 nei confronti dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, al fine di ottenere l’ostensione di documenti riguardanti la propria posizione debitoria. Nel giudizio si costituivano sia l’agente della riscossione sia l’I.N.P.S., contestando la fondatezza della domanda e richiedendone il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato che, nel corso del giudizio, la pretesa ostensiva del ricorrente era stata integralmente soddisfatta dall’amministrazione, la quale aveva provveduto a trasmettere la documentazione richiesta. Tale sopravvenienza ha determinato il venir meno dell’interesse alla decisione della controversia, rendendo necessario dichiarare la cessata la materia del contendere, con conseguente assorbimento di ogni ulteriore questione, ivi inclusa l’eccezione di inammissibilità o di infondatezza del ricorso sollevata dalle parti resistenti.
Il Collegio ha poi proceduto alla regolamentazione delle spese di lite, disponendone la compensazione integrale. La decisione è motivata dalla particolare circostanza che l’originaria istanza di accesso del 7 giugno 2025 era stata trasmessa dal ricorrente a un indirizzo errato dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione; tale errore, pur non incidendo sulla procedibilità del ricorso, ha comunque contribuito a determinare il ritardo nella definizione del procedimento e, quindi, la necessità di adire il giudice amministrativo.
Il Tribunale ha infine ordinato l’esecuzione della sentenza da parte dell’Autorità amministrativa, dando atto della definizione del giudizio in esito alla camera di consiglio.
Nota della Redazione
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