Compensazione prezzi e Fondo Opere Indifferibili: strumenti alternativi e non cumulabili (TAR Puglia n. 135 del 04.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il meccanismo di compensazione prezzi di cui all’art. 26, commi 6-bis e 6-ter, del d.l. n. 50/2022 e il Fondo per le Opere Indifferibili di cui al comma 7 del medesimo articolo costituiscono strumenti alternativi e non cumulabili. Il Fondo per le Opere Indifferibili ha natura anticipatoria, consentendo l’adeguamento ex ante dei quadri economici per opere finanziate dal PNRR; la compensazione prezzi opera, invece, ex post, per oscillazioni imprevedibili sopravvenute in corso d’opera. L’accesso dell’appalto al Fondo di cui al comma 7 esclude il presupposto legittimante la successiva compensazione straordinaria, difettando il requisito dell’imprevedibilità del rincaro al momento dell’indizione della gara. Ne consegue che l’istanza di compensazione proposta per un appalto già beneficiario del Fondo Opere Indifferibili è improcedibile per difetto dei presupposti di legge, e il silenzio serbato dall’amministrazione non integra inerzia illegittima.

Il Fatto

Un consorzio stabile, aggiudicatario di un contratto specifico nell’ambito di un accordo quadro gestito da una centrale di committenza per un intervento finanziato dal PNRR, chiedeva alla stazione appaltante la compensazione prezzi ai sensi dell’art. 26, comma 6-ter, del d.l. n. 50/2022, con riferimento al SAL n. 1-bis. L’importo preteso era quantificato in € 7.198,71 per i maggiori oneri asseritamente sostenuti a causa dell’eccezionale incremento dei prezzi dei materiali da costruzione.

Avverso il silenzio-inadempimento serbato dall’amministrazione, il consorzio proponeva ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo l’accertamento della fondatezza della pretesa e la condanna al pagamento. Si costituivano la stazione appaltante, che eccepiva l’infondatezza della domanda, e la centrale di committenza, che chiedeva l’estromissione per difetto di legittimazione passiva, essendo estranea alla fase esecutiva del contratto specifico.

La Motivazione della Corte

Il collegio ha preliminarmente accolto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della centrale di committenza, disponendone l’estromissione dal giudizio. Il soggetto che ha svolto esclusivamente la funzione di centrale di committenza nella procedura ad accordo quadro è infatti estraneo al rapporto contrattuale esecutivo derivante dal successivo contratto specifico, stipulato in autonomia tra soggetto attuatore e appaltatore, e a ogni potere provvedimentale inerente alla gestione dell’esecuzione e alla compensazione prezzi.

Nel merito, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e comunque infondato. L’istituto della compensazione prezzi ex art. 26, commi 6-bis e 6-ter, del d.l. n. 50/2022 e il Fondo per le Opere Indifferibili di cui al comma 7 sono strumenti tra loro alternativi, non cumulabili, perché destinati a fasi temporali diverse ma alla medesima finalità di mitigazione degli effetti economici della crisi dei prezzi.

Il Fondo per le Opere Indifferibili ha carattere anticipatorio, consentendo l’adeguamento ex ante dei quadri economici e il regolare avvio delle gare per opere finanziate dal PNRR, neutralizzando gli incrementi di costo prevedibili alla data di indizione. La compensazione prezzi opera invece ex post, a lavori in corso, per riconoscere quota dei maggiori oneri da oscillazioni imprevedibili durante l’esecuzione. La diversa natura giuridica e la distinta destinazione funzionale escludono un duplice finanziamento per la medesima voce di costo.

Nel caso di specie, la stazione appaltante aveva documentalmente provato che l’appalto aveva beneficiato del contributo FOI, che aveva permesso di bandire la gara sulla base di prezzi aggiornati. Veniva meno così il presupposto per l’accesso successivo al fondo compensativo, applicabile solo agli appalti che non abbiano fruito del Fondo di cui al comma 7. La questione di legittimità costituzionale sollevata in via subordinata è stata ritenuta pretestuale, fondandosi su un’interpretazione della norma già infondata. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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