Infermità da causa di servizio, l’attività sportiva non eccezionale esclude il nesso causale (TAR Sardegna n. 840 del 25.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio ha natura obbligatoria e vincolante per l’Amministrazione, che può discostarsene solo in presenza di evidenti omissioni o violazioni delle regole procedimentali. L’accertamento del nesso causale tra l’infermità e l’attività di servizio costituisce esercizio di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo solo per assenza di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità manifesta o violazione delle regole procedurali. Il rapporto causale è governato dal principio della concausa efficiente e determinante: possono rientrarvi soltanto fatti eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, particolarmente gravosi per intensità e durata, specificamente documentati, con esclusione dei disagi e delle fatiche che costituiscono rischio ordinario della prestazione.

Il Fatto

Un assistente capo della Polizia di Stato, già atleta del gruppo sportivo dell’Arma, aveva presentato domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per una patologia lombosacrale, ritenuta conseguenza delle sessioni di allenamento svolte per circa dodici anni nella disciplina dei 100 e 200 metri. La Commissione medico-ospedaliera aveva accertato la correlazione eziopatogenetica, ma il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio aveva espresso parere negativo, recepito dal decreto dirigenziale che respingeva la domanda di equo indennizzo. Il ricorrente aveva impugnato gli atti deducendo travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e carenza di motivazione, contestando la qualificazione del periodo agonistico come “breve parentesi”.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha prescindere dalle eccezioni in rito di carenza di legittimazione passiva del Ministero dell’economia, esaminando il ricorso nel merito e rigettandolo. Il Collegio ha richiamato il quadro normativo del d.P.R. n. 461/2001, che assegna alla Commissione medico-ospedaliera la diagnosi dell’infermità e al Comitato di Verifica l’accertamento della riconducibilità ad attività lavorativa, quale momento di sintesi delle valutazioni degli organi precedenti.

Il giudice ha precisato che il parere del Comitato costituisce esercizio di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per vizi di legittimità, senza possibilità di estendere il sindacato al merito delle valutazioni medico-legali. Nel caso di specie, il parere non è risultato affetto da vizi denunciati: il Comitato aveva individuato le ragioni per cui l’attività sportiva non aveva avuto incidenza determinante sull’insorgenza della patologia. La qualificazione del periodo agonistico come “breve parentesi” non è stata ritenuta dirimente, poiché la valutazione era stata compiuta sull’intero periodo e sulla diagnosi.

La Corte ha ribadito che il nesso causale non può essere meramente ipotetico, ma deve essere concreto e obiettivamente riscontrabile con rigore scientifico. Non trova applicazione la regola dell’art. 41 c.p., essendo richiesta la prova di una concausa efficiente e determinante, riconducibile a fatti eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro. Il ricorrente non aveva dimostrato in sede amministrativa che gli allenamenti fossero connotati da eccezionalità rispetto a quelli ordinari di ogni atleta di livello nazionale e internazionale.

Il Collegio ha infine escluso la necessità di disporre verificazioni tecniche, potendo queste essere disposte solo in presenza di specifici e concreti aspetti dubbi sull’attendibilità del parere, non emersi nel caso di specie. Il decreto impugnato è stato ritenuto legittimo, recando una motivazione per relationem al parere obbligatorio e vincolante. Le spese sono state compensate per la particolarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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