L’ottemperanza per il giudicato del giudice ordinario sugli indennizzi ex lege n. 210/1992 (TAR Puglia n. 108 del 29.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza è ammissibile, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, quando la pronuncia non sia autoesecutiva e richieda un’attività collaborativa della pubblica amministrazione. L’ordine di esecuzione del giudicato presuppone il decorso del termine di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Il giudice dell’ottemperanza, nell’ordinare l’adempimento, può escludere le statuizioni relative alle spese di lite e omettere la nomina del commissario ad acta, assegnando all’amministrazione un termine per provvedere.

Il Fatto

La ricorrente, titolare del diritto ai benefici di cui alla legge n. 210/1992, aveva ottenuto dal Tribunale di Trani – sezione Lavoro una sentenza di condanna del Ministero della salute al pagamento dell’indennizzo correlato alla sesta categoria della Tab. A del d.P.R. n. 834/1981, oltre interessi e rivalutazione. La pronuncia, notificata all’Avvocatura distrettuale dello Stato e non impugnata, era passata in giudicato.

Non avendo l’amministrazione provveduto al pagamento delle somme dovute, la interessata ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo l’ordine di esecuzione e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, verificando la sussistenza dei presupposti per l’azione. In primo luogo, l’ottemperanza può essere proposta per l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., essendo il giudice amministrativo competente a conoscere dell’esecuzione delle pronunce del giudice ordinario quando questi non disponga di strumenti propri di esecuzione.

La sentenza del Tribunale di Trani non è autoesecutiva, poiché la piena attuazione del giudicato richiede un’attività collaborativa della pubblica amministrazione, consistente nell’adozione dei provvedimenti necessari al pagamento delle somme riconosciute. Tale attività non può considerarsi meramente confermativa o vincolata, ma implica pur sempre un intervento amministrativo.

Quanto al termine, il Collegio ha accertato il decorso del periodo di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, che consente alle pubbliche amministrazioni di adempiere alle obbligazioni pecuniarie prima che possa essere azionato il rimedio dell’ottemperanza.

Il TAR ha quindi ordinato al Ministero della salute di dare piena esecuzione al giudicato, limitatamente alle somme relative alle statuizioni di condanna in favore della ricorrente, con esclusione delle spese processuali già liquidate. Ha inoltre ritenuto di non nominare il commissario ad acta, considerato che le competenze in materia di indennizzi ex legge n. 210/1992 sono state trasferite alla Regione Puglia in forza del d.P.C.M. 13 novembre 2000, apparendo opportuno assegnare all’ente regionale il tempo necessario per provvedere.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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