Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Piemonte n. 1894 del 26.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza accerta l’esistenza di un titolo giudiziale esecutivo, la sua notificazione presso il domicilio reale dell’amministrazione e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, e ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni. Per il caso di protratta inottemperanza nomina sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega. Il compenso del commissario, affidato a un dipendente pubblico e connesso ai compiti istituzionali, è compreso in quello già stabilito e percepito dall’amministrazione di appartenenza. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo la Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al DM n. 55/2014, con dimidiazione e ulteriore riduzione per la serialità della controversia, con distrazione ex art. 93 cod. proc. civ.
Il Fatto
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Asti, Sezione lavoro, con cui le erano state riconosciute somme a titolo di carta docente per l’anno scolastico 2024/2025, nella misura complessiva di euro 500,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi della legge n. 724/1994.
Il titolo era stato notificato in via telematica al Ministero soccombente. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito opponendosi formalmente all’accoglimento del ricorso. La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva la sussistenza dei presupposti, anche di rito, per l’accoglimento. La sentenza azionata è stata rilasciata in copia attestata conforme all’originale ai fini di cui all’art. 475 cod. proc. civ. ed è stata notificata mediante posta elettronica certificata presso il domicilio reale dell’amministrazione.
Alla data di proposizione del ricorso era decorso inutilmente il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Non vi è contestazione sull’omessa ottemperanza al giudicato. Il Tribunale ordina pertanto al Ministero di dare esecuzione alla sentenza e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della decisione.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio nomina sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario. Il commissario provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura della ricorrente, compiendo tutti gli atti necessari a spese dell’amministrazione inadempiente. La ricorrente è onerata di comunicare al commissario il proprio codice fiscale entro sette giorni.
Quanto al compenso, le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico e devono ritenersi connesse ai relativi compiti istituzionali: il compenso è quindi compreso in quello già stabilito e percepito dall’amministrazione di appartenenza. Sui profili di danno erariale potenzialmente connessi alla vicenda, il Collegio manda alla Segreteria di trasmettere il fascicolo alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Lazio per gli accertamenti di competenza.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo la Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al DM n. 55/2014, soggetta a dimidiazione ai sensi dell’art. 4, comma 1, del medesimo DM, e ulteriormente ridotte per la marcata serialità della controversia, priva di difficoltà interpretative, e per l’oggettiva difficoltà operativa dell’amministrazione nell’esecuzione dei titoli della specie. Si provvede alla distrazione ex art. 93 cod. proc. civ. in favore del procuratore antistatario, restando ferma la refusione del contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 93 c.p.c. – Distrazione delle spese
- Art. 475 c.p.c. – Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale