Avvalimento e costi della manodopera nell’offerta: il fumus non regge in sede cautelare (TAR Puglia n. 31 del 28.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di domanda cautelare ex art. 55 cod. proc. amm., la contestazione della sottostima dei costi della manodopera e la dedotta genericità del contratto di avvalimento richiedono un approfondimento istruttorio che non può essere compiuto nella fase incidentale, ove il ricorso non sia assistito da apprezzabile fumus boni iuris. La valutazione di attendibilità dell’offerta, ai sensi dell’art. 110 d.lgs. n. 36/2023, e la verifica dei requisiti dell’avvalimento operativo ex art. 104, comma 1, d.lgs. n. 36/2023, necessitano della trattazione del merito. In presenza di un servizio pubblico essenziale già avviato, il pubblico interesse alla prosecuzione del servizio prevale sulla pretesa cautelare, anche in ragione della possibilità di subentro della ricorrente nella fase di merito.

Il Fatto

La società ricorrente partecipava alla procedura aperta indetta per l’affidamento del servizio di igiene urbana e di raccolta dei rifiuti solidi urbani nel Comune di San Giovanni Rotondo, classificandosi in seconda posizione, mentre l’aggiudicazione era disposta in favore della controinteressata. La ricorrente impugnava gli atti di gara, inclusa l’aggiudicazione, deducendo tre distinti vizi: la sottostima dei costi della manodopera, tale da rendere l’offerta complessivamente non attendibile in rapporto al ribasso del 24,99%; la genericità del contratto di avvalimento stipulato dall’aggiudicataria con l’ausiliaria; l’omessa dichiarazione relativa a un soggetto che aveva rivestito la carica di amministratore unico dell’aggiudicataria fino al 26 settembre 2025.

La Motivazione del Tribunale

Il Tribunale, all’esito della camera di consiglio, ha ritenuto che il ricorso non presentasse un apprezzabile fumus di fondatezza, pur sottolineando la necessità di approfondimenti nella fase di merito. Quanto alla lamentata sottostima dei costi della manodopera, il Collegio ha evidenziato che la verifica di congruità dell’offerta richiede un accertamento tecnico che non può essere compiutamente svolto nella sede sommaria e incidentale, essendo necessaria una valutazione complessiva dell’offerta che potrà essere effettuata all’esito dell’istruttoria.

Con riferimento al contratto di avvalimento operativo, il Tribunale ha osservato che l’eventuale genericità dell’indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria costituisce una censura che merita un vaglio approfondito, non potendo escludersi in via immediata la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 104, comma 1, d.lgs. n. 36/2023. Anche sotto tale profilo, l’istanza cautelare non ha superato il vaglio del fumus.

Quanto al pericolo di pregiudizio grave e irreparabile, il Tribunale ha rilevato che l’Amministrazione aveva disposto l’avvio dell’esecuzione anticipata del contratto con effetti dal 1° gennaio 2026 e che l’aggiudicataria stava regolarmente svolgendo il servizio, di fondamentale importanza per la collettività. Risultava già concretizzato il passaggio del personale precedentemente occupato dal gestore uscente, come da verbale di passaggio di cantiere.

Il Tribunale ha pertanto ritenuto preponderante il pubblico interesse alla prosecuzione del servizio, anche considerando la possibilità di subentro della ricorrente in ragione della durata dell’appalto. Ha quindi respinto la domanda cautelare, fissato per la trattazione di merito l’udienza pubblica del 28 aprile 2026 e compensato le spese della fase.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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