Permesso di soggiorno di lungo periodo: il reddito si valuta nel complesso, non solo come reddito da lavoro (TAR Puglia n. 94 del 26.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il requisito reddituale per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di cui all’art. 9 d.lgs. n. 286/1998, non può essere interpretato nel senso che rilevi esclusivamente il reddito da lavoro. In attuazione dell’art. 5, comma 1, lett. a), della direttiva 2003/109/CE, la valutazione deve avere ad oggetto la disponibilità di “risorse stabili e regolari, sufficienti al sostentamento” del richiedente e dei suoi familiari, avendo riguardo alla posizione reddituale ed economica complessiva. Costituiscono, pertanto, risorse rilevanti anche il reddito fondiario derivante dalla proprietà di un immobile e i benefici assistenziali percepiti per i familiari a carico. Il reddito minimo ancorato all’assegno sociale rappresenta un criterio orientativo, non un parametro rigido la cui mancanza sia automaticamente ostativa al rilascio del titolo.

Il Fatto

Una cittadina albanese, dimorante in Italia dall’anno 2016 e titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, presentava istanza per il rilascio del permesso di soggiorno UE di lunga durata, per sé e per la figlia minore. Il Questore di Bari rigettava l’istanza, fondando il diniego esclusivamente sulla insussistenza del requisito reddituale richiesto dall’art. 9 d.lgs. n. 286/1998, ritenendo rilevante soltanto il reddito da lavoro. Avverso tale provvedimento la ricorrente proponeva ricorso, deducendo la violazione della normativa interna e comunitaria e l’erronea valutazione della propria posizione reddituale complessiva.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia premette che il permesso di soggiorno di lunga durata svolge una funzione di semplificazione, consentendo allo straniero stabilmente integrato di fruire di un titolo di maggiore durata. L’art. 9 d.lgs. n. 286/1998 richiede la disponibilità di un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale, aumentato della metà per ogni familiare, ma tale requisito va interpretato razionalmente e in conformità con i principi della direttiva 2003/109/CE.

L’art. 5, comma 1, lett. a), della direttiva 2003/109/CE richiede che lo straniero dimostri di disporre di “risorse stabili e regolari, sufficienti al sostentamento” proprio e dei familiari, senza che queste debbano necessariamente derivare da attività lavorativa. La classificazione dei redditi di cui all’art. 6 d.P.R. n. 917/1986 e la disciplina regolamentare dell’art. 16 d.P.R. n. 394/1999 confermano che la posizione reddituale va dimostrata e valutata nel suo complesso, anche mediante dichiarazione dei redditi che includa proventi di diversa natura.

Nel caso di specie, la ricorrente aveva prodotto un reddito da lavoro di € 8.886,00 nell’anno 2021, di poco inferiore (di € 89) alla soglia minima richiesta per sé e per la figlia minore, non dovendosi computare il coniuge. A tale reddito dovevano sommarsi il reddito fondiario derivante dalla casa di abitazione in proprietà, i benefici assistenziali non imponibili fruiti per la figlia e le disponibilità finanziarie documentate su conti esteri. Sussistono, pertanto, i presupposti per ritenere integrata la disponibilità di risorse stabili e regolari.

La giurisprudenza amministrativa, richiamata dal Collegio, ha precisato che il possesso di un reddito pari all’assegno sociale rappresenta un criterio orientativo e non un parametro rigido ostativo al rilascio del titolo (ex multis: Cons. Stato, sez. III, 5 agosto 2022, n. 6935; Cons. Stato, sez. III, 18 ottobre 2016, n. 4352). La Corte di giustizia UE ha inoltre chiarito che gli Stati membri possono indicare un importo di riferimento ma non stabilire una soglia minima indipendente da un esame concreto della situazione del richiedente. Alla luce di tali principi, il diniego impugnato risulta formalistico e il ricorso va accolto con annullamento degli atti impugnati e condanna dell’Amministrazione alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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