Invalidità della revoca del nulla osta per irregolarità della marca da bollo e violazione del principio di proporzionalità (TAR Puglia n. 76 del 22.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La presunta irregolarità di una marca da bollo apposta su una quietanza di pagamento configura una violazione di carattere meramente fiscale e non integra la fattispecie del falso rilevante ai sensi dell’art. 22, comma 5-ter, del D.lgs. n. 286 del 1998. La revoca del nulla osta fondata su tale presupposto viola il principio di proporzionalità, che impone all’Amministrazione un test trifasico di idoneità, necessità e adeguatezza, e deve essere annullata qualora esistano misure alternative meno invasive. L’Amministrazione è tenuta altresì a valutare le sopravvenienze favorevoli, come la disponibilità di un alloggio idoneo comprovata da contratto di locazione e certificato di idoneità alloggiativa, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del T.U.I..

Il Fatto

Il ricorrente, entrato regolarmente in Italia per lavoro stagionale, aveva ottenuto il nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno in permesso per lavoro subordinato. Lo Sportello unico per l’immigrazione di Foggia aveva tuttavia revocato il nulla osta, assumendo la non autenticità del codice identificativo di una marca da bollo apposta su una quietanza di pagamento e la presunta inidoneità della documentazione alloggiativa al momento della domanda.

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento, deducendo la violazione di legge e l’eccesso di potere, stante l’irrilevanza giuridica della presunta irregolarità fiscale della marca da bollo, richiamando anche il precedente del TAR Puglia, Sez. III, n. 937/2025. L’Amministrazione si è costituita in giudizio resistendo al ricorso.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia ha accolto il ricorso, ritenendo fondate le censure formulate dal ricorrente. Il Collegio ha innanzitutto chiarito che la presunta irregolarità della marca da bollo, unico fondamento del provvedimento impugnato, costituisce una violazione di carattere meramente fiscale e non integra la fattispecie del falso rilevante ai sensi dell’art. 22, comma 5-ter, del D.lgs. n. 286 del 1998, trattandosi peraltro di un adempimento neppure imputabile direttamente al ricorrente.

La Corte ha quindi rilevato che l’atto di revoca viola il principio di proporzionalità, il quale impone all’Amministrazione di sottoporre la propria decisione a un test trifasico di idoneità, necessità e adeguatezza, come richiamato dalla giurisprudenza europea (CGUE, Grande Sezione, 8 marzo 2022, C-205/20). Nel caso di specie, il provvedimento impugnato non supera tale vaglio: la revoca del nulla osta non risulta necessaria, esistendo misure alternative e meno invasive per rimediare a una presunta irregolarità fiscale, né proporzionata in senso stretto, atteso il grave pregiudizio arrecato alla posizione del privato a fronte della minima entità dell’interesse pubblico tutelato.

Il Collegio ha infine evidenziato che l’Amministrazione ha omesso di valutare le sopravvenienze favorevoli, in particolare la disponibilità di un alloggio idoneo comprovata da contratto di locazione e certificato di idoneità alloggiativa, prodotti in sede procedimentale, in violazione dell’art. 5, comma 5, del T.U.I. e dei principi affermati dalla giurisprudenza in materia di immigrazione. Il ricorso è stato pertanto accolto, con annullamento dell’atto impugnato e integrale compensazione delle spese di lite in ragione della natura della controversia e del contenuto delle rispettive difese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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