Il payback dispositivi medici regge al vaglio di legittimità, ma il decreto regionale di ripiano è devoluto al giudice ordinario (TAR Lazio n. 11556 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il meccanismo del c.d. payback dei dispositivi medici, disciplinato dall’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015, non viola il principio di irretroattività né lede l’affidamento delle imprese fornitrici, atteso che il tetto di spesa, la quota di ripiano e il criterio di riparto erano già noti sin dal 2015. I decreti ministeriali di certificazione del superamento del tetto e di adozione delle linee guida costituiscono legittima attuazione di una disciplina che non lascia margini di discrezionalità alle regioni. Il provvedimento regionale ex art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015, pur essendo formalmente un atto amministrativo, ha natura vincolata e ricognitiva del quantum debeatur: la controversia che lo riguarda attiene a un diritto soggettivo patrimoniale e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, non a quella del giudice amministrativo.
Il Fatto
La società, che negli anni dal 2015 al 2018 aveva fornito dispositivi medici a strutture sanitarie pubbliche, impugnava davanti al TAR Lazio il decreto interministeriale del 6 luglio 2022 di certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 recante le linee guida propedeutiche al ripiano, nonché il decreto del Direttore generale dell’Area Sanità e sociale della Regione Veneto n. 172 del 2022, che aveva determinato gli oneri di ripiano a proprio carico per il quadriennio 2015-2018.
La ricorrente deduceva plurimi vizi di legittimità, tra cui la natura retroattiva della fissazione dei tetti di spesa regionali e la lesione del legittimo affidamento, e sollevava questione di legittimità costituzionale e questione pregiudiziale comunitaria. Le amministrazioni statali e la Regione Veneto si costituivano per resistere al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo del payback, osservando che il sistema del tetto di spesa e dell’obbligo di ripiano era già compiutamente disciplinato dall’art. 17, comma 1, lett. c), d.l. n. 98/2011 e dall’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015 e che la successiva legislazione del 2018 e del 2022 ne ha solo reso operative le procedure. Richiamata la sentenza della Corte Costituzionale n. 140/2024, che ha ritenuto il meccanismo ragionevole e proporzionato e ha escluso la violazione degli artt. 23, 41 e 117 Cost., il TAR ritiene infondate le censure contro i decreti ministeriali: le imprese erano consapevoli, fin dal 2015, dell’esistenza del tetto e del conseguente obbligo di ripiano, sicché nessun affidamento legittimo poteva essersi maturato sul mantenimento integrale dei prezzi contrattuali.
Quanto all’impugnazione del decreto della Regione Veneto, il Collegio rileva d’ufficio il difetto di giurisdizione. La regione, nell’adozione dell’elenco delle aziende soggette al ripiano, esercita un’attività meramente vincolata di verifica contabile e di riepilogo di dati già certificati a monte dal ministero, senza alcun margine di discrezionalità tecnica o amministrativa.
Il provvedimento regionale non è espressione di potere autoritativo, ma si risolve in un accertamento tecnico dei presupposti economico-contabili del quantum debeatur, dal quale sorge una vera e propria obbligazione pecuniaria tra la regione e l’impresa. Ne consegue che la situazione giuridica dedotta in giudizio è di diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite in materia di attività vincolata della pubblica amministrazione.
Il ricorso è quindi respinto per la parte concernente i decreti ministeriali del 2022 e dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione con riferimento al decreto regionale, con possibilità di riassunzione davanti al giudice ordinario entro il termine perentorio di cui all’art. 11 cod. proc. amm.. Le spese di lite sono integralmente compensate per la complessità delle questioni trattate.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.