Illegittimo il voto assistito per disabilità cognitive: annullate le operazioni di voto (TAR Puglia n. 71 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ammissione al voto assistito di cui all’art. 41 d.P.R. n. 570/1960 costituisce un’eccezione che opera esclusivamente in favore dell’elettore non fisicamente in grado di effettuare materialmente l’operazione di voto, come nei casi di cecità, amputazione delle mani, paralisi o altri impedimenti di analoga gravità. La disabilità di tipo cognitivo-mentale, che incide sulla formazione della volontà elettorale e non sulla sua espressione fisica, non legittima il ricorso all’accompagnatore, il quale non può sostituire la propria scelta a quella dell’elettore. L’onere di specificare nel verbale di sezione il motivo dell’ammissione al voto assistito, con indicazione della patologia, risponde ai presupposti normativi; la sua assenza, o la genericità del riferimento a un certificato medico che non precisi la natura dell’impedimento, rende illegittima l’ammissione e invalida le operazioni di voto della sezione.
Il Fatto
Alcune candidate alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale di un Comune pugliese, risultate seconde con uno scarto di due voti, hanno impugnato gli esiti delle consultazioni del 25-26 maggio 2025. Con il ricorso principale e i motivi aggiunti hanno chiesto, in via principale, la correzione dei risultati attraverso l’attribuzione di voti contestati in alcune sezioni e, in via subordinata, l’annullamento e la ripetizione delle operazioni di voto in quattro sezioni per l’illegittima ammissione al voto assistito di elettori non fisicamente impediti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha disatteso le censure relative al mancato riconoscimento di voti di lista e preferenze. Con riferimento alle schede contestate, ha escluso che ricorrano i presupposti dell’art. 57 d.P.R. n. 570/1960, poiché l’assenza del contrassegno sul simbolo di lista e l’indicazione solo parziale del nominativo di un candidato non consentono di desumere in modo univoco la volontà dell’elettore, pure alla luce del principio del favor voti di cui all’art. 64 del medesimo decreto. Le dichiarazioni sostitutive dei rappresentanti di lista, rese successivamente allo scrutinio e non riportate a verbale, non sono state ritenute idonee a superare l’ambiguità delle schede annullate.
Il Tribunale ha invece accolto la domanda subordinata, ravvisando la violazione dell’art. 41 d.P.R. n. 570/1960 nelle sezioni in cui gli elettori erano stati ammessi al voto accompagnato sulla base di disabilità di tipo cognitivo-mentale o di certificazioni generiche. La norma, in quanto derogatoria, richiede che il Presidente di sezione accerti la sussistenza di un impedimento fisico alla materiale espressione del voto, non essendo sufficiente un deficit che incida sulla capacità di formare una valida volontà elettorale: in tale evenienza il voto assistito è precluso, perché l’accompagnatore finirebbe per sostituire la propria scelta a quella dell’elettore.
Quanto alle sezioni per cui era stata disposta l’istruttoria, il Collegio ha rilevato che il certificato medico allegato al verbale non precisava la patologia, limitandosi ad attestare la generica impossibilità di esprimere il voto senza accompagnatore; in altri casi, il verbale indicava un “altro impedimento” non meglio specificato o un mero “accertamento medico” senza il riferimento alla patologia, con i certificati non reperiti. In tutte le ipotesi, la mancata specificazione del motivo impediva di ritenere integrati i presupposti normativi.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha annullato le operazioni di voto delle sezioni nn. 1, 2, 3 e 4, con conseguente ripetizione delle votazioni, e ha compensato le spese di lite tra le parti, tenuto conto della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.