Il silenzio-rifiuto è escluso per gli atti di pianificazione e cessa con l’adozione di un atto esecutivo (TAR Puglia n. 43 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso il silenzio-rifiuto della pubblica amministrazione è esperibile soltanto quando sussista un obbligo specifico di adottare un provvedimento amministrativo esplicito, idoneo a incidere su una posizione giuridica differenziata, e tale obbligo sia rimasto inadempiuto. Per gli atti di pianificazione, in quanto atti amministrativi generali, il rimedio del ricorso avverso il silenzio (o inadempimento) è invece escluso, essendo circoscritto all’attività amministrativa provvedimentale. L’inerzia dell’amministrazione, ove pur sia stata integrata, cessa con l’adozione di un atto che dia concreta esecuzione al piano, come una delibera di approvazione del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione, ancorché gli oneri ivi quantificati siano contestati dalla parte privata.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di aree ricadenti nel piano particolareggiato “Zona Turistico Residenziale B di Borgo Celano” del Comune di San Marco in Lamis, approvato con delibera consiliare, aveva agito per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-rifiuto serbato dal Comune sulla diffida a costituire il comparto edificatorio e ad avviare il procedimento espropriativo nei confronti dei proprietari non aderenti, nonché per la condanna a provvedere.
Il giudizio aveva avuto un complesso iter: accolta l’istanza con sentenza, il Comune aveva adottato una delibera di Giunta dichiarata elusiva del giudicato con ordinanza della Sezione; il Consiglio di Stato, su appello, aveva confermato, ma in sede di revocazione aveva annullato con rinvio al giudice di primo grado, ex art. 105 c.p.a., per omessa motivazione sulla elusività della delibera. La ricorrente riassumeva quindi il ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che il Comune, dopo la nuova approvazione del piano con delibera del 2017, aveva rinnovato integralmente la sequenza procedimentale e, con la delibera di Giunta n. 57 del 24 maggio 2022, aveva approvato il nuovo progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione, quantificando gli oneri aggiornati. La contestazione della ricorrente sulla determinazione degli oneri non implicava la persistenza dell’inerzia amministrativa oggetto del giudizio.
In punto di diritto, il Tribunale ha richiamato il quadro normativo: l’art. 7, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 327/2001 che attribuisce al Comune la facoltà di espropriare, l’art. 23 legge n. 1150/1942 sui comparti edificatori e la normativa regionale pugliese (art. 16 l.r. n. 20/2001 e art. 37 l.r. n. 22/2006) che consente ai proprietari rappresentanti il 51% degli immobili di proporre il piano esecutivo e costituire il consorzio.
Secondo la giurisprudenza pacifica richiamata dal Collegio, il ricorso avverso il silenzio è esperibile solo in presenza di un obbligo specifico di provvedere e non per gli atti di pianificazione generale. Nel caso di specie, l’inerzia era cessata con l’adozione della delibera di Giunta n. 57 del 2022, che aveva dato esecuzione al piano: la realizzazione dello stesso restava affidata alla stipula della convenzione urbanistica tra Comune e proprietari consorziati.
Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese per la peculiarità e complessità della controversia.
Nota della Redazione
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