Inapplicabilità dell’accertamento di conformità alle opere già qualificate abusive (TAR Campania n. 937 del 15.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’istanza di accertamento di conformità e compatibilità paesaggistica ex art. 36 bis d.P.R. n. 380/2001, introdotto dal c.d. decreto “Salva Casa”, è ammissibile solo se riferibile al modello normativo astratto ivi prefigurato, ossia agli interventi in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività e alle variazioni essenziali. Ove difetti la riconducibilità dell’opera a tale perimetro, l’istanza è giuridicamente inconfigurabile e non può attivare il silenzio assenso, né ai sensi dell’art. 36 bis, commi 4 e 6, né ai sensi del combinato disposto dell’art. 167, comma 5, d.lgs. n. 42/2004 e dell’art. 17 bis l. n. 241/1990, che produce decadenza dal potere e non assenso tacito. Grava sul privato l’onere di provare l’epoca di realizzazione e la consistenza originaria dell’immobile, con temperamento secondo ragionevolezza solo in presenza di concreti elementi di fatto.

Il Fatto

La proprietaria e la nuda proprietaria di due immobili ricevevano due ordinanze di demolizione per opere realizzate senza titoli abilitativi. I provvedimenti venivano impugnati e confermati dal TAR, poi dal Consiglio di Stato nel 2024.

Dopo l’entrata in vigore del c.d. decreto “Salva Casa”, le ricorrenti presentavano istanze di accertamento di conformità ex art. 36 bis d.P.R. n. 380/2001, corredate da nuova documentazione diretta a comprovare lo stato legittimo degli immobili. Il Comune e la Soprintendenza respingevano le istanze, disponendo la reviviscenza delle ordinanze. Da qui i ricorsi riuniti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta il nodo centrale della tardività dei pareri e dei dinieghi, che secondo le ricorrenti avrebbe prodotto il silenzio assenso. La tesi non regge. Il silenzio si forma solo se l’istanza è aderente al modello normativo astratto: la sua radicale inconfigurabilità giuridica impedisce il perfezionamento della fattispecie tacita, come chiarito dal Consiglio di Stato n. 5746 del 2022.

Quanto al combinato disposto dell’art. 167, comma 5, d.lgs. n. 42/2004 e dell’art. 17 bis l. n. 241/1990, la Corte richiama il diverso orientamento secondo cui l’inutile decorso del termine di novanta giorni determina decadenza dal potere, non un assenso tacito, restando comunque possibile l’intervento partecipativo dell’organo statale (Consiglio di Stato n. 3211 del 2024).

Sul piano sostanziale, il Collegio qualifica le opere come estranee al perimetro dell’art. 36 bis, che riguarda solo le difformità parziali e le variazioni essenziali. Esclusa l’astratta applicabilità, la Soprintendenza non era tenuta alla valutazione di compatibilità paesaggistica, potendo limitarsi a richiamare la preclusione dell’art. 167.

La Corte esamina poi lo stato legittimo. La nuova documentazione — mappe catastali, titoli di provenienza, aerofotogrammetrie, visure storiche, relazione diagnostica dei materiali — risulta già prodotta o comunque non risolutiva. Le mappe hanno carattere descrittivo e non tavolare; i titoli non provano la consistenza attuale; la relazione tecnica è mera opinione qualificata. Manca quel livello di verosimiglianza che, secondo il Consiglio di Stato n. 6352 del 2025, trasferisce l’onere della prova contraria in capo all’amministrazione.

Infondate anche le censure sul dissenso costruttivo, inapplicabile alla sanatoria, e sull’art. 10 bis l. n. 241/1990, avendo le ricorrenti potuto interloquire sulle ragioni ostative. I dinieghi comunali, plurimotivati, si sottraggono ai vizi di merito. I ricorsi sono respinti, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *