Il giudicato di annullamento non consuma la potestà pianificatoria comunale (TAR Puglia n. 1498 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’effetto conformativo di una sentenza di annullamento si misura sul perimetro del giudicato e non attribuisce al privato vittorioso un diritto al rilascio del titolo edilizio quando la pronuncia abbia censurato solo la modalità discriminatoria dell’esercizio del potere pianificatorio. In tal caso, l’Amministrazione conserva la potestà di riesercitare la propria discrezionalità, adottando una nuova regolamentazione dell’area che superi il vizio accertato. La sopravvenuta delibera di pianificazione non costituisce elusione del giudicato quando rappresenta la fisiologica riedizione del potere espressamente fatta salva dalla sentenza, purché non reintroduca il criterio selettivo illegittimo. La valutazione del deficit di standard urbanistici non può essere contestata sommando categorie giuridiche eterogenee: le attrezzature di interesse generale non compensano la carenza di dotazioni locali di quartiere, la cui insufficienza integra un dato oggettivo idoneo a giustificare il diniego di nuovi carichi insediativi.
Il Fatto
Una società immobiliare impugnava la deliberazione del Consiglio Comunale di Bari n. 2 del 2025 e gli atti conseguenziali, con cui l’Amministrazione, dando esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Bari n. 3 del 2024, confermata dal Consiglio di Stato n. 7179 del 2024, aveva escluso l’intera zona omogenea dalla possibilità di mutamento di destinazione d’uso per carenza di standard. La ricorrente, che aveva chiesto un permesso di costruire convenzionato per un intervento di nuova edificazione con parziale cambio da terziario a residenziale, agiva sia in sede di giurisdizione di legittimità sia con giudizio di ottemperanza, deducendo la nullità per elusione del giudicato degli atti sopravvenuti e chiedendo la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente disposto la riunione dei ricorsi per connessione oggettiva e soggettiva. Nel merito, ha ritenuto infondata la censura di nullità per elusione del giudicato: il perimetro della pronuncia era circoscritto all’annullamento della delibera del 2022 nella sola parte in cui distingueva tra edifici esistenti e nuove costruzioni, senza accertare la spettanza del bene della vita finale. La sentenza, interpretata secondo i principi dell’Adunanza Plenaria n. 2 del 2013 e n. 11 del 2020, aveva imposto la sola rimozione del criterio selettivo, senza consumare la discrezionalità dell’Ente nel ridefinire l’assetto urbanistico.
La nuova delibera di pianificazione non costituiva quindi uno ius superveniens adottato a sorpresa per frustrare l’aspettativa del privato, ma la legittima riedizione del potere pianificatorio, resa necessaria dal vuoto regolamentare creato dall’annullamento e dalla modifica normativa regionale. Il Comune, ha osservato il Collegio, non era gravato da un obbligo di rilascio automatico del titolo, ma dalla doverosa necessità di riesercitare il potere per colmare la lacuna.
Quanto al merito, il TAR ha respinto la censura di travisamento del deficit di standard: il calcolo offerto dalla ricorrente sommava impropriamente le attrezzature di interesse generale con gli standard locali di quartiere, mentre l’istruttoria comunale aveva correttamente distinto le dotazioni specifiche necessarie alla residenza (istruzione dell’obbligo e interesse comune), risultate carenti.
Il Collegio ha altresì rigettato le censure relative alla qualificazione dell’intervento come permesso in deroga e alla contraddittorietà con i precedenti atti di indirizzo, trattandosi di fisiologico riesercizio del potere pianificatorio. Consequenzialmente, il diniego del permesso di costruire è stato ritenuto atto dovuto, con applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, L. n. 241/1990 per le doglianze procedimentali, e le residue censure sui vizi propri della delibera applicativa sono state dichiarate assorbite e infondate.
Nota della Redazione
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