Cessazione della materia del contendere per revoca in autotutela della sospensione della concessione per impianto crematorio (TAR Puglia n. 1113 del 24.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., va dichiarata quando l’Amministrazione, nelle more del giudizio, adotti un provvedimento di revoca in autotutela dell’atto impugnato e dalla documentazione in atti emerga chiaramente che la pretesa sostanziale dell’interessato è stata integralmente soddisfatta. La sopravvenuta revoca dell’atto elimina l’interesse alla decisione del ricorso, rendendo superfluo l’esame dei motivi di doglianza, ivi incluse le questioni di legittimità costituzionale e di compatibilità con il diritto dell’Unione europea sollevate dalla parte ricorrente. In considerazione della complessità della controversia e della natura delle questioni giuridiche trattate, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.

Il Fatto

La società ricorrente aveva impugnato la determinazione dirigenziale con cui il Comune intimato aveva disposto la sospensione della procedura di affidamento in regime di concessione, ai sensi dell’art. 183, comma 15, d.lgs. n. 50/2016, per la progettazione, costruzione e gestione di un impianto crematorio nel cimitero comunale. Il provvedimento era stato adottato a seguito dell’entrata in vigore di una legge regionale che, a giudizio della ricorrente, non ne legittimava l’adozione.

Con quattro motivi di ricorso, la società lamentava l’illegittimità della sospensione per violazione degli artt. 1, 7 e 21-quater della legge n. 241/1990, per difetto dei presupposti normativi e di motivazione, nonché per violazione dei principi di buona fede, correttezza e affidamento incolpevole. Era stata, inoltre, prospettata la questione di legittimità costituzionale della norma regionale e la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione europea.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che, a ridosso dell’udienza pubblica di discussione, l’Amministrazione comunale aveva depositato un provvedimento di revoca in autotutela dell’atto impugnato. Tale sopravvenienza ha determinato l’integrale cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., che impone al giudice di dichiarare tale effetto quando la pretesa dell’interessato risulti integralmente soddisfatta.

Il Tribunale ha accolto l’istanza di un interventore ad opponendum che eccepiva l’inammissibilità del ricorso per omessa notificazione a uno dei controinteressati ai sensi dell’art. 41, comma 2, cod. proc. amm., ma ha ritenuto assorbita ogni altra questione, inclusa la fondatezza delle doglianze formulate dalla ricorrente e le prospettate questioni di legittimità costituzionale e di compatibilità con il diritto dell’Unione europea.

La pronuncia si fonda sull’analisi degli atti di causa, dai quali emerge chiaramente che la determinazione impugnata era stata effettivamente rimossa dall’Amministrazione, con conseguente cessazione della materia del contendere.

Il Collegio ha, infine, ritenuto equo compensare le spese di lite, in ragione della complessità e della particolarità delle questioni giuridiche trattate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *