Accesso documentale e cessazione della materia del contendere (TAR Puglia n. 1047 del 14.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, co. 5, cod. proc. amm., ricorre nel giudizio di accesso documentale quando l’amministrazione, dopo la proposizione del ricorso, abbia soddisfatto la pretesa del ricorrente inoltrando la documentazione richiesta o comunque rendendola disponibile, anche mediante deposito in giudizio. L’accoglimento della domanda di annullamento del silenzio non è necessario allorché l’ostensione degli atti sia stata comunque conseguita e l’interesse sostanziale azionato risulti integralmente soddisfatto. La soccombenza virtuale dell’amministrazione non osta alla compensazione delle spese di lite quando ricorrano giustificate ragioni, quali la peculiarità della vicenda e la sua scansione temporale.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di pensione, aveva richiesto all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale di accedere alla copia della comunicazione di indebito trasmessa con il modello Te08, non più nella sua disponibilità, al fine di comprendere le ragioni del debito per somme percepite indebitamente. Il ricorso era stato proposto avverso il silenzio serbato dall’INPS sull’istanza di accesso presentata in data 16.10.2025, chiedendosi la declaratoria dell’obbligo di esibire la documentazione.

L’amministrazione resistente, nel costituirsi, aveva rappresentato di aver già inoltrato alla ricorrente gli atti richiesti, come da avviso di ricevimento del 6.8.2025, insistendo pertanto per l’inammissibilità o il rigetto del ricorso, ovvero per la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Nel corso del giudizio, gli atti oggetto dell’istanza di accesso erano stati, comunque, depositati in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto di dover dichiarare la cessazione della materia del contendere, essendo stata soddisfatta la pretesa sostanziale azionata dalla ricorrente, la quale aveva conseguito l’ostensione della documentazione sia tramite l’inoltro effettuato dall’INPS sia mediante il deposito in giudizio degli atti richiesti.

La decisione si fonda sul principio secondo cui, nel processo amministrativo, l’interesse al ricorso deve sussistere fino al momento della decisione: quando l’amministrazione successivamente alla notifica del ricorso provveda ad attribuire il bene della vita richiesto, la domanda non può essere esaminata nel merito, non residuando alcuna utilità per il ricorrente. Ciò è conforme al disposto dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., che impone al giudice di dichiarare la cessazione della materia del contendere qualora, nel corso del giudizio, l’amministrazione abbia integralmente soddisfatto la pretesa.

Quanto alle spese di lite, il Tribunale ha riconosciuto la sussistenza di giustificate ragioni per la compensazione, individuate nella peculiarità della vicenda esaminata e nella scansione temporale che l’ha connotata. Tale statuizione prescinde dalla valutazione di demerito dell’operato dell’amministrazione, ancorandosi piuttosto alle circostanze oggettive che hanno caratterizzato la fattispecie e che rendono equa la non ripetizione delle spese tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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