Informativa antimafia e valutazione unitaria degli indizi di permeabilità mafiosa (TAR Sicilia n. 2599 del 17.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di informativa antimafia, gli elementi che, anche su base indiziaria, consentono di dedurre un pericolo di condizionamento mafioso dell’impresa devono essere valutati non in modo atomistico, ma unitario, sì che ogni indizio acquista valenza nella connessione con gli altri. Il concetto di tentativo di infiltrazione mafiosa non richiede né il grado di certezza probatoria tipico dell’accertamento penale, né la natura mafiosa dell’impresa, ma una serie di indizi sintomatici di un verosimile collegamento con il contesto della criminalità organizzata, idonei a condizionarne l’attività. La valutazione si ispira al criterio causale del «più probabile che non». Il mero decorso del tempo non implica di per sé la perdita del requisito dell’attualità del tentativo di infiltrazione, che si coglie nel permanente inserimento dell’impresa nel contesto familiare e ambientale di riferimento, soprattutto in assenza di condotte di distacco.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava il provvedimento interdittivo adottato dalla Prefettura nei suoi confronti nella qualità di concessionario di un lotto pascolivo nel demanio forestale regionale, la determina con cui il Comune aveva preso atto dell’informativa e la revoca della concessione disposta dall’Amministrazione regionale. La concessione gli era stata rilasciata a partire dal 2015 e regolarmente rinnovata fino all’adozione dell’atto impugnato.

Deduceva l’assenza di cause ostative e di precedenti penali, l’intervenuta assoluzione in appello per il reato di pascolo abusivo, l’estraneità ai rapporti con i parenti non in linea retta indicati nel provvedimento e l’insufficienza del richiamo alla assegnazione, nel 2016, di un lotto a un’associazione cui aveva partecipato la propria azienda. Le Amministrazioni intimate resistevano, valorizzando la rete di cointeressenze e operazioni fraudolente disvelate dall’ordinanza cautelare penale richiamata nel provvedimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui gli indizi di permeabilità mafiosa vanno osservati in modo unitario (Cons. St., sez. III, n. 5284/2024). Nel caso di specie la Prefettura aveva individuato gli elementi principali nel contesto familiare e ambientale e in uno specifico episodio di aggiudicazione di lotti pascolivi, indicativo del coinvolgimento del ricorrente in operazioni di agevolazione di interessi di soggetti controindicati per reati mafiosi.

Tale rappresentazione complessiva restituisce indici adeguati, secondo la regola del «più probabile che non» (Cons. St., sez. III, n. 4657/2015; Cass. civ., sez. III, n. 15709/2011), di permeabilità criminale dell’impresa, inserita in una condizione di potenziale asservimento o condizionamento rispetto alla criminalità organizzata operante nel territorio. Il Collegio considera non illogica la valutazione dell’Amministrazione, valorizzando le controindicazioni riguardanti il padre del ricorrente, coinvolto in vicende di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis cod. pen.), e il reticolo di rapporti familiari con soggetti pregiudicati.

Centrale è l’episodio dell’assegnazione, nel 2016, del lotto in favore dell’associazione, la cui costituzione, secondo l’ordinanza cautelare, sarebbe avvenuta per eludere i controlli sugli associati effettivamente beneficiari dei sub-lotti. Tra questi sarebbero individuabili l’azienda del ricorrente e quella di un soggetto poi condannato per intestazione fittizia di beni aggravata dal metodo mafioso. Il Collegio ritiene ragionevole la valorizzazione di tale episodio quale indice della condivisione di un sistema di illegalità e della verosimile convergenza verso interessi criminali.

Quanto all’attualità del pericolo, i fatti possono essere risalenti nel tempo allorché compongano un quadro indiziario complessivo attendibile, poiché il mero decorso del tempo non implica la perdita del requisito (Cons. Stato, sez. III, n. 1142/2024). L’attualità si coglie nel permanente inserimento dell’impresa nel contesto familiare e ambientale, rispetto al quale l’assenza di comportamenti di distacco esclude elementi di discontinuità (ord. C.G.A. n. 33/2024). Il Collegio esclude che il ruolo e i limitati contatti con gli ambienti assumano rilievo escludente, essendo passibili di informativa antimafia anche soggetti conniventi o imprenditori soggiogati (Cons. Stato, sez. III, n. 6144/2023, n. 4616/2022, n. 5723/2021). Il ricorso è pertanto infondato e va rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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