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Ottemperanza e istruzione istruttoria: accertamento sulla trasmissione dei dati previdenziali (TAR Puglia n. 1016 del 08.07.2026) (TAR Puglia n. 1016 del 08.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza è finalizzata a garantire la piena ed effettiva esecuzione del giudicato, in attuazione dell’art. 1 c.p.a., e non può essere paralizzata da mere affermazioni difensive dell’amministrazione resistente. Quando l’ottemperanza riguarda l’adempimento di obblighi di natura previdenziale, il giudice dell’ottemperanza ha il potere-dovere di disporre incombenti istruttori per accertare con certezza se l’ente debitore abbia trasmesso i dati al fine di consentire la corretta determinazione della contribuzione. La verifica deve estendersi anche alla riconducibilità delle somme liquidate nell’imponibile pensionistico, al fine di comprovare l’effettivo assolvimento dell’obbligo. Tale potere istruttorio si fonda sul principio di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale, che impone al giudice di acquisire ogni elemento necessario per valutare la completezza dell’esecuzione. L’amministrazione è onerata a collaborare, fornendo una documentata relazione a chiarimenti sull’operato effettuato.

Il Fatto

La ricorrente, docente, agiva in giudizio dinanzi al TAR per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro, che aveva riconosciuto il proprio diritto a percepire determinate differenze retributive. Nonostante la sentenza fosse stata notificata all’amministrazione, quest’ultima aveva ottemperato solo parzialmente, omettendo di adempiere agli obblighi previdenziali connessi alla liquidazione delle somme.

La società resistente si costituiva in giudizio, depositando una memoria con la quale affermava di aver già correttamente adempiuto, sia attraverso la trasmissione telematica dei dati all’INPS, sia mediante il versamento dei contributi, come emergerebbe dalla certificazione unica. La ricorrente contestava tale ricostruzione, sostenendo che gli obblighi previdenziali non fossero stati ancora assolti.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha ritenuto necessario, in via preliminare, verificare l’effettiva portata dell’ottemperanza. Ha rilevato che le risultanze documentali prodotte dall’amministrazione non erano sufficienti a dissipare i dubbi circa l’avvenuto adempimento. In particolare, è emersa la necessità di accertare se i dati previdenziali fossero stati realmente trasmessi e se le somme liquidate fossero state incluse nel calcolo dell’imponibile pensionistico.

Il Collegio ha quindi disposto un’istruttoria formale, onerando l’INPS di fornire una dettagliata relazione a chiarimenti. L’istituto previdenziale è chiamato a comprovare la ricezione dei dati e a confermare l’inclusione delle somme nel complessivo imponibile, chiarendo se la contribuzione sia stata versata già nell’anno di riferimento.

La decisione si fonda sul principio di pienezza ed effettività della tutela, che impone al giudice dell’ottemperanza di non limitarsi a un controllo formale, ma di verificare che l’esecuzione sia sostanzialmente completa. L’amministrazione non può sottrarsi a tale controllo semplicemente affermando di aver adempiuto, ma deve fornire la prova dell’esatto adempimento.

In ragione di ciò, è stata fissata una nuova udienza camerale per il prosieguo, al fine di valutare l’esito dell’istruttoria disposta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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