L’ottemperanza per il giudicato del giudice ordinario sulla retribuzione professionale docenti (TAR Puglia n. 986 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario. Detto giudizio è limitato alla stretta esecuzione del giudicato ed esula dal suo ambito la cognizione di qualsiasi altra domanda comunque correlata al giudicato stesso. L’esecuzione dell’ordine del giudice costituisce un inderogabile dovere d’ufficio per la Pubblica Amministrazione cui l’ordine è rivolto. La condanna al pagamento di somme di denaro nei confronti della P.A. non può essere azionata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, primo comma, d.l. n. 669/1996. La fissazione dell’astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. deve essere esclusa quando la sua applicazione risulti manifestamente iniqua, anche in considerazione dell’esborso di pubblico denaro che essa comporta.
Il Fatto
Un docente aveva ottenuto dal Tribunale di Lecce – Sezione Lavoro una sentenza, passata in giudicato, che accertava il suo diritto alla percezione della retribuzione professionale docenti per il servizio prestato in esecuzione di contratti a tempo determinato negli anni scolastici 2020/21 e 2021/22, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della somma di euro 2.745,45 oltre interessi e rivalutazione. Nonostante la notifica del titolo esecutivo, l’Amministrazione non aveva provveduto al pagamento. Il docente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione dell’astreinte.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti di rito. Ha ritenuto la regolarità del ricorso, essendo stato osservato il dimezzamento dei termini per il deposito e risultando la sentenza munita di certificazione di cosa giudicata e notificata con formula esecutiva. Ha, inoltre, accertato il rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo esecutivo alla Pubblica Amministrazione debitrice.
Nel merito, il Collegio ha rilevato che la domanda era stata azionata ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., che consente il giudizio di ottemperanza per l’attuazione delle sentenze del giudice ordinario. Ha precisato che tale giudizio è limitato alla stretta esecuzione del giudicato, non potendosi estendere a domande ulteriori. Ha, quindi, accertato la mancata ottemperanza dell’Amministrazione, che non aveva contestato l’inadempimento.
Il Tribunale ha conseguentemente ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni, nominando fin d’ora, per l’ipotesi di perdurante inerzia, un commissario ad acta nella persona del Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e senza diritto a compenso. Ha, infine, respinto la domanda di fissazione delle astreintes, ritenendola manifestamente iniqua nel caso di specie, richiamando il principio per cui il legislatore auspicherebbe un uso prudente di tale istituto, che comporta un esborso di pubblico denaro.
Nota della Redazione
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